Raddoppio dei termini IVA e prova delle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 19640 del 16.07.2025)
Gli avvisi notificati prima del d.lgs. n. 128/2015 restano salvi dagli effetti dell’abrogazione del raddoppio dei termini. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione può provare in via presuntiva la consapevolezza del cessionario, mentre l’assenza di benefici fiscali non prova la buona fede.