Ricorso improcedibile se prova notifica depositata oltre termine (Cass. civ. Sez. I n. 19641 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente non dia la prova dell’avvenuta notifica nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione, prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. proc. civ.. È onere del ricorrente dimostrare la tempestività del deposito producendo la ricevuta PEC attestante l’esito della consegna. La produzione tardiva di tale documento, allegata solo alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sana l’omissione, perché consentirebbe il recupero dell’adempimento a tempo indeterminato e vanificherebbe il meccanismo processuale. Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. richiama l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: la condanna ex comma 4, in favore della Cassa delle Ammende, presuppone la sola decisione conforme alla proposta e non richiede la costituzione dell’intimato.

Il Fatto

Un uomo proponeva domanda di separazione giudiziale. Il giudice di primo grado pronunciava la separazione, rigettando la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie e condannandola alle spese in favore dell’erario. La donna proponeva appello e la Corte d’Appello di Catania riformava la decisione, ponendo a carico del marito un assegno mensile di € 150,00 per il mantenimento della moglie, in ragione di una sperequazione reddituale fra le parti.

Avverso tale sentenza il marito proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui la controparte non resisteva. Il Consigliere delegato comunicava la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando l’omessa produzione della relata di notifica del ricorso. Il ricorrente depositava memoria, chiedendo la decisione nel merito e allegando la prova della notifica eseguita a mezzo PEC.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la procedibilità del ricorso. L’art. 369 cod. proc. civ. impone il deposito del ricorso, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto.

È onere del ricorrente dare la prova dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità, dunque anche della tempestività del deposito. Tale onere si assolve agevolmente producendo la ricevuta dalla quale risulta l’esito della consegna della PEC, documento che è nella disponibilità della parte.

Nel caso di specie il ricorrente, per sua stessa ammissione, non aveva inserito nella busta telematica la prova dell’avvenuta notifica, producendola solo in allegato alla memoria redatta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Questa produzione tardiva non evita la sanzione: l’omissione è avvenuta oltre il termine perentorio di venti giorni, e ammettere il recupero a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 cod. proc. civ. vanificherebbe il senso dell’adempimento previsto dalla norma. La proposta di definizione anticipata va dunque confermata.

Quanto alle spese, nessuna determinazione è adottata, non avendo la parte intimata svolto difese. La Corte si sofferma poi sull’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., che richiama l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

L’applicazione delle sanzioni non è subordinata a valutazione discrezionale, ma discende dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta. Per il comma 3 occorre però una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, nella specie mancante per la carenza di attività difensiva dell’intimata. Da tale presupposto il Collegio ritiene di poter prescindere per il comma 4: la sanzione è disposta a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e la diversa interpretazione priverebbe di significato il richiamo normativo. La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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