Il difensore che agisce personalmente ha diritto al compenso forense (Cass. civ. Sez. II n. 19522 del 15.07.2025)
Il difensore che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, agisce personalmente in difesa di un proprio diritto patrimoniale conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi, trattandosi di attività difensiva professionale svolta in proprio favore.