Inammissibile il ricorso sull’integrazione al minimo privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10750 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di autosufficienza il ricorso per cassazione che contesti la valutazione delle prove documentali compiuta dal giudice di merito senza riportare in modo specifico e completo il contenuto dei documenti stessi, limitandosi a brevi stralci. Il ricorrente che denunci l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve specificare i fatti storici omessi e la loro decisività, non potendosi limitare a censurare genericamente l’apprezzamento delle prove. In materia di integrazione al minimo della pensione di reversibilità, il riconoscimento di tale prestazione per alcuni anni non esonera l’assicurato dall’allegare e provare, per ogni anno, la persistenza di un reddito inferiore ai limiti di legge.

Il Fatto

Gli eredi di due titolari di pensione di reversibilità convenivano in giudizio l’Inps per ottenere la ricostituzione del trattamento goduto in vita dalla madre, con attribuzione dell’integrazione al minimo. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 645/2019, confermava la pronuncia, dichiarando preliminarmente inammissibile l’intervento di un erede estraneo al giudizio di primo grado e, nel merito, giudicando la domanda sfornita di prova, non essendo stato prodotto alcun documento attestante il reddito della madre e del di lei coniuge.

Avverso tale sentenza i ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolato in tre motivi, lamentando la violazione delle regole in tema di onere della prova e di valutazione delle risultanze istruttorie. L’Inps resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente per la loro intima connessione e sono dichiarati inammissibili. Il primo profilo di inammissibilità attiene al difetto di autosufficienza: i motivi fanno leva sul contenuto di documenti prodotti in giudizio, che però non vengono riportati in modo specifico, ma solo citati per brevi stralci.

Analogo rilievo riguarda l’argomento della pretesa mancata contestazione da parte dell’Inps circa la sussistenza del diritto all’integrazione. Il ricorso deduce la mancata contestazione in grado d’appello senza nulla dire della difesa svolta dall’Istituto con la memoria di primo grado, e riporta uno stralcio della memoria d’appello dal quale non è possibile evincere l’asserita mancata contestazione.

La Corte rileva inoltre che i motivi sono generici: non specificano per quali anni l’Inps avrebbe riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo. Poiché tale prestazione non spetta in modo continuativo, ma in base al reddito percepito in ciascun anno, il riconoscimento ottenuto per alcuni anni non impedisce che per il periodo successivo sia stato superato il limite reddituale. Soprattutto, esso non fa venir meno l’obbligo dell’assicurato di allegare e provare, per ogni anno, la persistenza di un reddito inferiore ai limiti di legge.

Infine, al di là della rubrica dei motivi, le censure tendono tutte a contestare una valutazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale, che non avrebbe compiutamente considerato le prove documentali prodotte. Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti avrebbero dovuto specificare i fatti storici omessi e la loro decisività ai fini della decisione, mentre il ricorso nulla argomenta sul punto, in particolare sulla decisività del preteso riconoscimento in epoca precedente.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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