Sei scatti stipendiali e T.F.S. del personale della Polizia di Stato (TAR Sicilia n. 1160 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, estende al personale della Polizia di Stato l’attribuzione di sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del C.O.M. non determina la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione originaria, limitativa dell’istituto ai soli casi di cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per il calcolo del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia. Il termine del 30 giugno, previsto per la domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale, ma opera come semplice onere temporale, con la conseguenza che i sei scatti spettano anche a chi abbia presentato istanza in annualità successive.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ciascuno ha chiesto all’I.N.P.S. la rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio, lamentando che il calcolo non avesse incluso i sei scatti stipendiali. Le istanze non hanno avuto riscontro e i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’annullamento dei prospetti di liquidazione e per l’accertamento del diritto al ricalcolo, con rivalutazione e interessi.
Nel corso del giudizio l’Istituto ha depositato documentazione dalla quale emerge la riliquidazione del T.F.S. per due ricorrenti, mentre per gli altri due ha rappresentato che il trattamento era in fase di riliquidazione o liquidabile a breve, senza fornire riscontro documentale dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le posizioni processuali. Quanto ai due ricorrenti per i quali l’I.N.P.S. ha prodotto i prospetti di riliquidazione comprensivi dei sei scatti, e in assenza di contestazione dei calcoli, deve ritenersi conseguito il bene della vita aspirato. Il giudizio è di accertamento: la condotta amministrativa assicura la piena soddisfazione della pretesa, a nulla rilevando che le somme non siano ancora corrisposte. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Quanto agli altri due ricorrenti, il ricorso è fondato. La documentazione prodotta non prova l’avvenuta riliquidazione: per un ricorrente manca qualsiasi riscontro documentale, per l’altro si paventa un procedimento amministrativo ancora in corso. Il ricorso va quindi accolto nel merito, in linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. in materia.
Il percorso argomentativo ricostruisce la successione normativa dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una disposizione novellatrice non fa rivivere quella originaria. Il C.O.M., abrogando l’art. 11 della legge n. 231/1990, ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava l’istituto ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
Restano ferme la vigenza e l’operatività dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, C.O.M., che ne presuppone l’applicabilità anche alle forze di polizia ad ordinamento militare. L’ambito soggettivo comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Sul piano oggettivo, il comma 1 attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ai fini della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita; il comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile.
Il termine del 30 giugno non è di decadenza: la sua inosservanza non impedisce il collocamento a riposo a domanda, che dipende dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine opera come onere funzionale alla decorrenza del collocamento al primo gennaio dell’anno successivo. Il Tribunale respinge infine la richiesta istruttoria, non utile ai fini del decidere, e condanna l’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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