La ricettazione e i limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 10316 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione, solleciti una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. L’individuazione fotografica dell’imputato, effettuata nel corso delle indagini preliminari e confermata in dibattimento, costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova. L’esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, ove non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da motivazione coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Milano che ne aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione. Nel primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità, contestando in particolare la correttezza della propria individuazione fotografica da parte di un operante, nonché la valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese. Con il secondo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile, in quanto diretto a ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella operata dal giudice di merito, tramite criteri di valutazione diversi da quelli adottati. Ha ribadito che esula dai poteri del giudice di legittimità una “rilettura” degli elementi fattuali, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Con specifico riferimento alla censura relativa all’individuazione fotografica, la Corte ha precisato che tale riconoscimento, eseguito durante le indagini e confermato in dibattimento, integra un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice. L’affidabilità di tale mezzo di prova dipende dall’attendibilità del testimone, secondo il principio di non tassatività dei mezzi di prova, come già chiarito da Sez. 4, n. 47262 del 2017. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando l’assoluta credibilità delle dichiarazioni dell’operante che ha riconosciuto con certezza l’imputato, in assenza di una diversa ricostruzione difensiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato, poiché l’esclusione della particolare tenuità del fatto implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito, non sindacabile in legittimità se non in caso di arbitrio o di evidente illogicità della motivazione. La sentenza impugnata ha correttamente escluso la circostanza in ragione del rilevante valore economico del bene oggetto di ricettazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 29346 del 2022).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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