Videoriprese in luogo aperto al pubblico e riconoscimento fotografico della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. V n. 30349 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico costituiscono prova atipica, soggetta alla disciplina dell’art. 189 cod. proc. pen., e non richiedono l’autorizzazione preventiva del pubblico ministero, potendo equipararsi a un’operazione di appostamento nell’ambito dell’autonomia investigativa. Il criterio dirimente per l’operatività della tutela domiciliare ex art. 14 Cost. è quello della visibilità non protetta del luogo, che lo connota come esposto al pubblico. Il giudice può valutare non solo l’esito della ricognizione, prova tipica, ma anche i riconoscimenti fotografici compiuti dalla polizia giudiziaria, che sono accertamenti di fatto utilizzabili in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento. La loro forza probatoria dipende dal valore della dichiarazione confermativa, al pari della deposizione testimoniale.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24 aprile 2025, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2025 nei confronti di due indagati. Nei loro confronti erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione a un reato associativo di tipo mafioso (capo 2) e a un’estorsione aggravata ai danni di due persone offese (capo 3).

Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi, sotto il duplice profilo dell’inutilizzabilità delle videoriprese per difetto di proroga dell’autorizzazione e dell’inattendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla doglianza sull’inutilizzabilità delle videoriprese eseguite il 2 febbraio 2022. Richiamando il proprio consolidato insegnamento, ricorda che le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico effettuate dalla polizia giudiziaria rientrano tra le prove atipiche ex art. 189 cod. proc. pen. Quanto a quelle eseguite all’interno del domicilio, occorre distinguere tra comportamenti comunicativi e non comunicativi: nel primo caso valgono gli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.; nel secondo la captazione è vietata perché lesiva dell’art. 14 Cost. e integra prova illecita, con inapplicabilità del citato art. 189 (Sezioni Unite n. 26795 del 28 marzo 2006).

Nel caso concreto, i luoghi ripresi non erano qualificabili come domicilio o luogo assimilabile, risultando dal provvedimento autorizzativo del pubblico ministero che le riprese erano disposte “nella 2^ traversa di via Marotta-di Castelvolturno”, ossia in una pubblica via. Da ciò la Corte trae due conseguenze: cade la censura sulla mancanza di un decreto di proroga, poiché ab origine non sussisteva alcun obbligo di autorizzazione; e i luoghi sono correttamente qualificati come esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio visibile da soggetti che, pur dall’esterno, avevano la oggettiva possibilità di osservarli. L’impiego della videocamera si equipara quindi a un’appostamento consentito nell’autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Sez. IV n. 10697 del 24.01.2012; Sez. V n. 33430 del 17.07.2008; Sez. V n. 37698 del 17.07.2008). La Corte richiama anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 135/2002 e n. 149/2008), che individua il criterio dirimente nella visibilità non protetta (Sez. V n. 11419 del 17.11.2015, dep. 2016).

Quanto alla seconda doglianza, il Tribunale aveva escluso ragioni per dubitare dell’efficacia del riconoscimento dei poliziotti, che si erano dichiarati certi dell’identificazione. La Corte conferma che il giudice può valutare non solo l’esito della ricognizione, prova tipica, ma anche i riconoscimenti fotografici svolti dalla polizia giudiziaria durante le indagini: essi sono accertamenti di fatto utilizzabili in base alla non tassatività dei mezzi di prova e al libero convincimento. L’individuazione, personale o fotografica, è manifestazione di una percezione visiva e specie del concetto di dichiarazione, con forza probatoria legata al valore della dichiarazione confermativa (Sez. II n. 23090 del 20.07.2020; Sez. VI n. 17103 del 31.10.2018; Sez. IV n. 47262 del 13.09.2017). La censura è manifestamente infondata, poiché i ricorrenti incentrano l’inattendibilità sulla sola circostanza che la persona offesa non aveva riconosciuto gli indagati, senza addurre altri elementi obiettivi.

La Corte rileva infine che il ricordo impreciso delle sembianze dei correi è stato ritenuto dal Tribunale comprensibile, tenuto conto della concitazione del momento, e non idoneo a inficiare la ricostruzione dei fatti. Rispetto all’eccepito mero tentativo di estorsione, la motivazione impugnata evidenzia l’avvenuto versamento della somma di euro 5.000 in data 4 febbraio 2022. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e mandato alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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