Dissesto finanziario comunale e sindacato sul riaccertamento dei residui (TAR Lazio n. 409 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune dichiara il dissesto finanziario è provvedimento amministrativo adottato in via autonoma, al di fuori dell’iter procedimentale di competenza della Corte dei conti, e la sua impugnazione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Resta devoluta alla giurisdizione contabile la sola cognizione delle delibere di dissesto e di riequilibrio assunte nell’ambito procedimentale delle Sezioni regionali di controllo. Nel merito, la valutazione dell’irreversibilità dello squilibrio costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’ente, sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza procedurale. Il giudice non può sostituire la propria opinione a quella dell’amministrazione quando questa, pur opinabile, non risulti erronea sul piano della tecnica.

Il Fatto

Alcuni cittadini, consiglieri ed ex consiglieri comunali impugnavano davanti al TAR Lazio la deliberazione del Consiglio comunale con cui era stato dichiarato il dissesto finanziario dell’ente ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000, insieme agli atti presupposti con cui la Giunta aveva disposto la revisione straordinaria dei residui e proposto la dichiarazione.

I ricorrenti lamentavano l’illegittimità derivata dagli atti di approvazione del rendiconto e di avvio della procedura di riequilibrio, il difetto di istruttoria e l’errore sui fatti presupposti nella quantificazione dello sbilancio, nonché l’omessa ponderazione della reversibilità della crisi. Il Comune resisteva, eccependo anche il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’istanza di interruzione del processo per il decesso di un ricorrente. L’evento non era stato dichiarato dal difensore della parte colpita, ma dalla controparte; l’art. 300 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., riserva al procuratore della parte l’iniziativa dell’interruzione, che non opera d’automatismo.

È stata poi disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione. La delibera di dissesto è adottata spontaneamente dall’ente, fuori dal procedimento di competenza della Corte dei conti. L’art. 11, comma 6, lett. e) del d.lgs. n. 174/2016 devolve al giudice contabile le impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, non il provvedimento autonomo dell’ente locale. Il Collegio prende distanza dall’orientamento delle Sezioni Riunite n. 32/2020 e aderisce a Cons. Stato n. 8108/2020 e a Cass. Sez. Un. n. 16631/2014: la giurisdizione contabile è riferita a oggetti definiti, non alla materia per blocchi.

Nel merito ha assunto rilievo decisivo la CTU, dapprima disposta e poi integrata. Il consulente ha riquantificato gli stralci illegittimi dai circa 2.300.000 euro iniziali a poco più di 1 milione, poi ridotti a circa 400.000 euro sottraendo una partita estranea al bilancio. Ne deriva che, anche al netto degli errori, permaneva uno sbilancio rilevante per un ente di quelle dimensioni.

Il Collegio ha ritenuto attendibile l’operato comunale, escludendo lo sconfinamento del CTU dal mandato e la violazione del contraddittorio. La verifica ha confermato che il riaccertamento dei residui si svolse complessivamente in modo conforme alle regole contabili, con margine di errore trascurabile. Il quadro complessivo — irregolarità pregresse, disavanzo, parametri di deficitarietà, ricorso all’anticipazione di tesoreria — ha corroborato la legittimità della dichiarazione di dissesto.

Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sul primo motivo e respinto nel resto. Le spese di lite sono state compensate; quelle della CTU poste per metà a carico dei ricorrenti in solido e per metà del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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