Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Campania n. 3976 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore agisce per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Ove il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio sia spirato per condotta omissiva dell’amministrazione, questa è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. È giustificata la nomina del commissario ad acta, la cui attività non può essere impedita dall’esaurimento dei fondi di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 7047/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. L’amministrazione non ha dato esecuzione: la ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di agire per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Nel caso di specie risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta poi il problema del decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Ove tale termine sia spirato, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, è nominato quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta, non ritenuta equa, la domanda di astreintes. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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