Dichiarata improcedibile per rinuncia l’impugnazione della decadenza da agevolazione PNRR (TAR Lazio n. 11622 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., senza che il giudice possa esaminare il merito delle censure. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite possono essere poste a carico della parte ricorrente quando la domanda cautelare sia stata già respinta sulla base di una valutazione che ne ha delibato l’infondatezza.
Il Fatto
La ricorrente, persona fisica, aveva presentato in data 27 settembre 2023 una domanda di ammissione alle agevolazioni per la realizzazione di un’iniziativa imprenditoriale in un borgo storico, nell’ambito del PNRR, Missione 1, Misura 2, Investimento 2.1, Linea B, approvato con decreto del Ministero della Cultura n. 497 del 12 maggio 2023.
A seguito della comunicazione di decadenza della domanda, disposta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Avviso pubblico per mancata dimostrazione dell’avvenuta costituzione dell’impresa nel termine di sessanta giorni, la ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1001/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che la parte ricorrente, in data 3 giugno 2026, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione è stata valutata dal Tribunale come espressiva della cessazione di ogni interesse alla definizione nel merito della controversia.
In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter esaminare le censure di merito relative all’interpretazione dell’art. 5 dell’Avviso pubblico e alla natura del termine per la costituzione dell’impresa.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha fatto applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, richiamando il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 1001/2025, che aveva già respinto la domanda cautelare rilevando che l’interpretazione estensiva o analogica prospettata dalla ricorrente contrastava con il principio di stretta interpretazione delle norme che disciplinano il sostegno finanziario pubblico.
In ragione di tale delibazione sfavorevole, le spese sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori, a favore delle controparti costituite.
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Nota della Redazione
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