Valutazione della prova scritta tra autovincolo e incoerenza dei descrittori (TAR Marche n. 1052 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove concorsuali costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano profili di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o non corretta applicazione dei criteri di valutazione previamente stabiliti. I criteri e i descrittori predisposti dalla Commissione costituiscono parametro vincolante e ne impongono l’applicazione uniforme, in forza del principio di autovincolo. Se l’autovincolo impedisce di attribuire un punteggio non corrispondente al giudizio espresso, a maggior ragione impedisce di applicare al medesimo quesito descrittori tra loro logicamente incompatibili, poiché in tal caso il percorso valutativo non è nemmeno ricostruibile. La sufficienza del punteggio numerico a sintetizzare il giudizio della commissione non esclude il sindacato quando l’incoerenza interna dei descrittori sia documentata.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194. All’esito della correzione la Commissione le attribuiva 67/100 alla prova scritta, sotto la soglia di 70 punti richiesta per l’accesso alla prova orale.
La candidata impugnava gli atti di esclusione e la valutazione dell’elaborato. Questo Tribunale ne disponeva l’ammissione con riserva alla prova orale, e la VII sezione del Consiglio di Stato respingeva l’appello cautelare dell’Amministrazione. Nella prova orale la ricorrente otteneva 72/100. La graduatoria finale dava atto che la sua posizione non poteva essere definita, con riserva di rettifica. Con motivi aggiunti impugnava quindi la graduatoria e gli atti conseguenti. In memoria rinunciava ai motivi sulla validità generale della procedura, insistendo sulle sole censure relative alla valutazione del proprio scritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia ai motivi di illegittimità complessiva e circoscrive il giudizio alla valutazione dell’elaborato. Ribadisce che le prove concorsuali sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile per illogicità, contraddittorietà, travisamento o non corretta applicazione dei criteri predeterminati. Le censure della ricorrente non chiedono una rivalutazione del merito, ma denunciano anomalie nell’applicazione della griglia valutativa.
Dall’esame della documentazione emerge che in più quesiti la Commissione ha espresso giudizi reciprocamente incoerenti: valutazioni positive su chiarezza espositiva, correttezza normativa, aderenza al quesito e coerenza logica convivono con la qualificazione degli stessi contenuti come parziali o imprecisi. L’impostazione non consente di ricostruire un percorso logico conforme ai criteri fissati.
Il Tribunale richiama il principio dell’autovincolo: i criteri predisposti dalla Commissione costituivano parametro vincolante e ne imponevano un’applicazione uniforme, con la duplice conseguenza dell’impossibilità di successiva disapplicazione e dell’illegittimità delle determinazioni che lo violino (TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2751 del 2025, che richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8209/2020; n. 3180/2021; n. 6872/2022; n. 8432/2022). Tali principi valgono anche per l’incoerenza interna del punteggio sui singoli indicatori.
Nel caso concreto, nei quesiti 2, 3 e 4 la ricorrente ottiene risultati buono-sufficienti negli indicatori di minor peso (inquadramento normativo, aderenza al quesito, correttezza linguistica), a fronte del punteggio minimo nel criterio di maggior peso, la conoscenza e sviluppo della materia. L’attribuzione del minimo, in assenza di indizi ricavabili dagli elaborati e di difese specifiche dell’Amministrazione, contrasta con gli altri descrittori applicati, secondo i quali i riferimenti normativi sono pertinenti e precisi e la risposta è aderente e logicamente organizzata.
Il raffronto con elaborati di altri candidati non vale come autonoma censura di disparità di trattamento, ma come indizio della non uniforme applicazione dei criteri. Il Collegio, pur condividendo l’orientamento sulla sufficienza del punteggio numerico, rileva sufficienti elementi di contraddittorietà e irrazionalità del giudizio. Annulla quindi la valutazione e ordina la rivalutazione dell’elaborato entro 30 giorni, con eventuale valutazione dei titoli e rettifica della graduatoria, compensando le spese.
Nota della Redazione
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