Revoca del nulla osta e garanzie partecipative del lavoratore straniero (TAR Campania n. 1666 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore straniero destinatario degli effetti della revoca del nulla osta al lavoro subordinato è controinteressato necessario del procedimento e deve ricevere la comunicazione sia del preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 sia del provvedimento finale. La notifica al solo datore di lavoro integra violazione delle garanzie partecipative. La revoca non costituisce atto vincolato e dovuto: l’Amministrazione è tenuta a valutare gli sopraggiunti nuovi elementi ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, segnatamente il sopravvenire di un effettivo rapporto di lavoro, in ossequio ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito delle quote del c.d. Decreto Flussi 2022. In data 26 aprile 2023 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta rilasciava il nulla osta con procedura semplificata ex art. 42 del D.L. n. 73/2022. Ottenuto il visto, il ricorrente faceva regolare ingresso in Italia il 24 agosto 2023.
Nelle more, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro esprimeva parere negativo per carenza di capacità economica della ditta datrice di lavoro. La Prefettura avviava il procedimento di revoca, inviando il preavviso esclusivamente al datore di lavoro tramite portale telematico. Con provvedimento del 7 settembre 2023 disponeva la revoca definitiva. Il ricorrente ne veniva a conoscenza solo nel 2025, a seguito di istanza di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto un profilo assorbente: la violazione delle garanzie partecipative. Il lavoratore straniero, titolare di una posizione giuridica qualificata sorta con il rilascio del nulla osta e consolidatasi con il legale ingresso, era il destinatario finale degli effetti dell’atto. La circostanza che il procedimento fosse stato avviato prima della conoscenza dell’ingresso non esimeva l’Amministrazione dall’obbligo di notificare il provvedimento finale al lavoratore, la cui presenza era stata comunicata da un legale già il 18 settembre 2023.
La tesi difensiva della Prefettura, secondo cui la revoca sarebbe atto vincolato e dovuto ex art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, è respinta. Un simile approccio risulta eccessivamente formalistico e contrasta con i principi di proporzionalità e buona fede, specie quando l’azione amministrativa incide su diritti fondamentali.
Il punto dirimente è l’obbligo di considerare gli sopraggiunti nuovi elementi ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. L’effettiva assunzione del ricorrente presso la medesima datrice di lavoro, avvenuta il 16 giugno 2024, costituisce elemento fattuale che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare. La giurisprudenza richiamata — TAR Campania, Sez. VI, sent. n. 7848 del 2025, n. 1572 del 2025 e n. 5334 del 2025 — è consolidata nel ritenere che la buona fede dello straniero e il reperimento di una nuova occasione lavorativa impongano la ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato.
Anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4896 del 2010, ha chiarito che la mancata instaurazione del rapporto per cause non imputabili al lavoratore non preclude l’individuazione di nuovi elementi che escludano il carattere di atto dovuto del diniego. Il vizio originario della procedura, imputabile al solo datore di lavoro, non può ricadere in modo sproporzionato sul lavoratore in buona fede.
Il provvedimento risulta pertanto viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. Di qui l’annullamento, con compensazione delle spese per le peculiari connotazioni della vicenda.
Nota della Redazione
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