La spendita del nome mafioso integra l’aggravante del metodo (Cass. pen. Sez. 1 n. 14017 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari personali, è inammissibile il motivo che, anziché dedurre un vizio di violazione di legge o di motivazione apparente, illogica o contraddittoria, si risolva in una mera rivalutazione delle emergenze indiziarie o nella prospettazione di un dissenso sulla valutazione del giudice di merito. L’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame è deducibile in sede di legittimità solo se introduce temi nuovi e questioni potenzialmente decisive, non risultando tale quando gli argomenti sono smentiti dal complessivo impianto motivazionale. Ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non è sufficiente la mera appartenenza dell’agente a un sodalizio mafioso, ma è necessaria un’ulteriore esternazione funzionale alla semplificazione delle modalità commissive; tale esternazione sussiste anche nella spendita del nome di un esponente di spicco dell’associazione. La doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. si applica anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; il semplice decorso del tempo dalla commissione del fatto non è idoneo a superarla.
Il Fatto
Con ordinanza del 15/07/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa in danno di un imprenditore boschivo. Secondo l’accusa, l’indagato, in concorso con altri soggetti, si era recato presso l’abitazione della vittima prospettandole il divieto di taglio della legna imposto da un esponente del sodalizio detenuto, pretendendo il pagamento di una somma per ogni quintale di legna tagliata e la cessione gratuita dei terreni di sua proprietà. A seguito del rifiuto della vittima, era seguita la frase “a casa nostra diciamo noi quando si taglia” e l’avviso che i rapporti erano da considerarsi “rotti”.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con quattro motivi, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, all’omessa valutazione della memoria difensiva, alla configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sul riesame sono strettamente collegate e complementari, integrandosi reciprocamente e componendo un unitario giudizio in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare. Nella fattispecie, la motivazione dell’ordinanza impugnata si saldava con quella dell’ordinanza genetica, componendo un corpo argomentativo non manifestamente illogico o contraddittorio.
Quanto al primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, la Corte ha osservato che il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti, non essendo consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze. Ha inoltre precisato che, ai fini cautelari, è sufficiente un qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, non essendo richiamato l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e che le dichiarazioni della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza senza necessità di riscontri oggettivi esterni. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato i riscontri costituiti dal riconoscimento fotografico, dal rapporto di parentela, dai colloqui in carcere e dall’analisi dei tabulati telefonici.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso che sussistesse un’omessa valutazione della memoria difensiva, rilevando che il tribunale aveva specificamente affrontato le doglianze della difesa, disattendendole con motivazione non illogica. Ha inoltre chiarito che una diversa interpretazione delle intercettazioni è prospettabile in sede di legittimità solo in presenza di un travisamento della prova, ossia quando il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile, ipotesi nella specie neppure dedotta. L’interpretazione del linguaggio criptico delle conversazioni costituisce, invece, questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza difensiva, precisando che per la sua configurabilità non occorre la dimostrazione dell’esistenza di un’associazione mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste derivante dalla prospettazione della loro provenienza da un sodalizio di tal fatta. Ha richiamato l’indirizzo secondo cui, in caso di minaccia “silente” da parte di un appartenente ad associazione mafiosa, sussiste l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3), cod. pen. ma non quella del metodo mafioso, che postula un’ulteriore esternazione; tale esternazione, nel caso di specie, era integrata dall’esplicita spendita del nome dell’esponente di spicco del sodalizio, condannato in via definitiva e detenuto.
Infine, in ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale che aveva applicato la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e dovendosi detta presunzione intendere riferita anche ai delitti tentati. Ha precisato che la presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali dell’art. 274 cod. proc. pen. e che per vincerla occorrono elementi specifici e concreti, non potendo il semplice decorso del tempo dalla commissione del fatto essere considerato fattore idoneo al superamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure