Ricorso straordinario per errore di fatto e limiti dell’art. 625-bis cod. proc. (Cass. pen. Sez. I n. 8408 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile solo per gli errori percettivi che abbiano inciso sull’esito del giudizio, non per contestare le valutazioni giuridiche compiute dalla sentenza impugnata. La valutazione sulla specificità dei motivi di ricorso ordinario, che impedisce l’instaurazione del rapporto processuale, appartiene al perimetro valutativo del giudice della legittimità e non integra l’errore percepito. È inammissibile, per difetto del requisito della rilevanza ai sensi dell’art. 23, comma 2, l. n. 87/1953, la questione di legittimità costituzionale che contesti un assetto normativo assunto come vigente dalla decisione impugnata e che non dimostri l’esistenza di un errore percettivo in essa contenuto.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Trib. Bari per reati fallimentari; la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna e la Cass. pen. Sez. V, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di specificità dei motivi. Il condannato ha proposto ricorso straordinario, deducendo che la Quinta sezione sarebbe incorsa in un errore di fatto nell’affermare che l’inammissibilità dei motivi concernenti la responsabilità non consentiva di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado.

Si è sostenuto, in particolare, che il termine si sarebbe consumato nelle more del deposito della motivazione della sentenza di appello e che non sarebbe stata operativa la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 73/2018, per assenza di udienze calendarizzate nel periodo di riferimento. Con un secondo motivo si è dedotta violazione di legge per omessa declaratoria della prescrizione, chiedendo sollevarsi questione di costituzionalità dell’art. 610 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Prima sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo anzitutto il perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Il rimedio non può aggredire le parti della motivazione che hanno contenuto valutativo: esso è circoscritto all’errore di fatto e alle ragioni di nullità, non alle divergenze interpretative.

Il primo motivo è stato reputato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello del successivo deposito della motivazione, perché la pubblicazione garantisce l’immediatezza della deliberazione ai sensi dell’art. 525 cod. proc. pen. e consacra la decisione definitiva. Il collegio ha richiamato sul punto un indirizzo consolidato, comprensivo di pronunce di legittimità intervenute in tema.

Quanto alla sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 73/2018, la Corte ha osservato che l’assunto contrasta con la giurisprudenza sul significato di “procedimenti penali pendenti”, applicabile a tutti i procedimenti aperti davanti alla sede interessata nell’arco temporale indicato dal decreto, indipendentemente dall’adozione di provvedimenti di rinvio. Anche tale censura, in ogni caso, è estranea al perimetro del ricorso straordinario, perché investe valutazioni giuridiche della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. L’omesso esercizio del potere previsto dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. da parte del magistrato delegato non limita i poteri del collegio; l’instaurazione del contraddittorio con il Procuratore generale è conseguenza del rito e non è indicativa di una valutazione di non inammissibilità. Il difetto di specificità dei motivi, impedendo l’instaurazione del rapporto processuale, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. Anche la censura relativa al preteso esame di un argomento introdotto per refuso è stata dichiarata inammissibile, riguardando un passaggio del percorso logico privo di incidenza sulla posizione dell’imputato.

Da ultimo, la questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante ai sensi dell’art. 23, comma 2, l. n. 87/1953: il ricorrente, contestando un assetto normativo che egli stesso riconosce vigente e sul quale la sentenza impugnata ha fondato la decisione, non ha dimostrato l’esistenza di alcun errore percettivo. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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