Omesso versamento contributi: soglia di punibilità calcolata solo sui periodi contestati (Cass. pen. Sez. 3 n. 14727 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la verifica del superamento della soglia di punibilità, da effettuarsi su base annua, deve essere compiuta esclusivamente con riferimento ai periodi per i quali è stata esercitata l’azione penale. È, pertanto, viziato da violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza il calcolo che includa nella verifica mensilità non oggetto dei capi di imputazione. L’annullamento con rinvio consegue alla necessità di rideterminare l’eventuale superamento della soglia sulla base dei soli periodi contestati.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società cooperativa agricola era stato condannato dal Tribunale per l’omesso versamento di contributi previdenziali relativi a più periodi, oggetto di tre distinti procedimenti poi riuniti. La Corte di appello, parzialmente riformando la sentenza, aveva assolto l’imputato per talune annualità, non superandosi la soglia di punibilità, ma lo aveva ritenuto responsabile con riferimento all’annualità 2017, avendo sommato le omissioni contributive contestate nei diversi procedimenti.
Avverso tale statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale considerato, ai fini del superamento della soglia, anche mensilità non comprese nei capi di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando che la verifica del superamento della soglia di punibilità su base annua, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10424 del 2018, deve essere ancorata ai fatti oggetto di contestazione.
Nella specie, la Corte territoriale aveva computato, per l’anno 2017, anche le omissioni relative ai mesi da marzo a giugno, sebbene l’azione penale per tali periodi non fosse stata esercitata. Ciò in quanto un capo di imputazione concerneva il periodo da marzo 2016 a febbraio 2017 e l’altro il periodo da luglio 2017 a novembre 2018, con una soluzione di continuità proprio nei mesi indicati.
L’inclusione di tali mensilità nel calcolo, determinando il superamento della soglia di € 10.000,00, è stata ritenuta sintomatica della violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. La somma delle omissioni relative ai soli periodi effettivamente contestati avrebbe potuto non integrare la soglia di punibilità.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio, affinché il giudice del rinvio proceda a una nuova verifica, individuando correttamente i riferimenti temporali sulla base dell’avvenuta contestazione e del conseguente esercizio dell’azione penale.
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Nota della Redazione
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