Accesso integrale all’offerta tecnica e fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. (TAR Molise n. 59 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica, il giudice amministrativo, ai fini del decidere, può disporre l’acquisizione integrale dell’offerta tecnica della controinteressata, senza oscuramenti, qualora non risulti una istanza di oscuramento della parte interessata né una concreta valutazione della stazione appaltante circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali. L’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio e contestualmente fissa, in via cautelare, l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non definisce il giudizio ma è funzionale alla sollecita trattazione della causa nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti di indizione e di aggiudicazione della procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’azienda sanitaria regionale, con CIG B8895E7827, nonché la nomina della commissione giudicatrice e gli atti di gara. In particolare, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata e l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 1, c.p.a., previa declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato. La Regione Molise e la società controinteressata si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026, ha rilevato che, ai fini del decidere sulla domanda cautelare, era necessario acquisire al fascicolo di causa la copia integrale, non oscurata, dell’offerta tecnica della società controinteressata. Il collegio ha evidenziato che non risultava presentata alcuna istanza di oscuramento dalla controinteressata e che la stazione appaltante non aveva effettuato una concreta valutazione circa la circostanza che parti dell’offerta contenessero segreti tecnici o commerciali.
La decisione si fonda sul principio per cui l’accesso all’offerta tecnica non può essere limitato in assenza di una specifica e motivata valutazione dell’amministrazione circa l’esistenza di esigenze di riservatezza, con riferimento ai precedenti citati in motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 508 del 21 gennaio 2026 e n. 4090 del 2026).
Il Tribunale ha pertanto disposto l’incombente istruttorio, assegnando all’amministrazione un termine di dieci giorni per l’acquisizione dell’offerta tecnica, e ha accolto la domanda cautelare al limitato fine della sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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