Interdittiva antimafia e rapporti di parentela nella regia familiare dell’impresa (Cons. Stato n. 6809 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione interdittiva antimafia, la prognosi di infiltrazione mafiosa si fonda sul criterio del più probabile che non ed è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità. Il compendio indiziario va valutato in modo globale e sinergico, non parcellizzato. L’Amministrazione può attribuire rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci o amministratori dell’impresa e soggetti affiliati o contigui alle associazioni mafiose, allorché la loro intensità riveli una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto. Il semplice rapporto parentale non costituisce di per sé sintomo di condizionamento, ma può fondare la prognosi quando assume tale intensità da far ritenere l’impresa strumento della consorteria criminale.
Il Fatto
Una società operante nel settore della distribuzione di carburanti impugnava davanti al TAR Campania l’informazione interdittiva adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, censurava l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, il diniego delle misure di prevenzione collaborativa e la carenza del quadro indiziario. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla premessa che l’interdittiva si fonda su una complessa istruttoria, dalla quale emerge una vera e propria rete di imprese riconducibili a una medesima matrice criminale. Il compendio indiziario, valutato in modo globale e non parcellizzato, soddisfa il criterio probabilistico del più probabile che non, parametro di verifica della legittimità della prognosi infiltrativa.
Quanto all’omesso contraddittorio, il Collegio ritiene la motivazione fondata sulle esigenze di celerità, ancorché sintetica, non manifestamente irragionevole: la necessità di prevenire gli ulteriori lucri delle organizzazioni criminali nel controllo degli impianti di distribuzione di carburante non appare pretestuosa, tenuto conto dell’ampia attività investigativa e della brevità del tempo intercorso tra la proposta della Questura e l’adozione del provvedimento.
Analoga ragionevolezza è ravvisata nel diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011: l’idea di una occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso sarebbe incompatibile con la prospettazione indiziaria, secondo cui la società è strumento per il riciclaggio di denaro e per il controllo di un intero settore economico in una data area territoriale.
Il Collegio ribadisce che l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra i vertici dell’impresa e soggetti affiliati o contigui alle associazioni mafiose. Sebbene il semplice rapporto parentale non possa ex se costituire sintomo di condizionamento, esso può fondare la prognosi laddove assuma un’intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica.
È infine irrilevante il carattere risalente nel tempo delle frequentazioni accertate e l’eventuale intervenuta pronuncia penale favorevole, dovendo i fatti essere riguardati nella loro oggettività, secondo una logica di prevenzione avanzata diversa dall’accertamento della responsabilità penale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.