Anticipazione d’ufficio dell’udienza di comparizione e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 3445 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dispositivo dell’art. 168-bis cod. proc. civ., replicabile nel giudizio d’appello ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ., non consente, di regola, che l’udienza di prima comparizione sia anticipata rispetto alla data stabilita nell’atto di citazione. L’anticipazione d’ufficio dell’udienza, non seguita da notificazione o comunicazione ai difensori o alle parti non ancora costituite, lede irreparabilmente il diritto del convenuto di costituirsi sino alla data indicata, determinando una nullità insanabile di ordine sistematico che rende nulli tutti gli atti del processo e, riflessamente, la sentenza. Ogni modifica della data o dell’orario dell’udienza che ne comporti una celebrazione anticipata deve essere previamente portata a cognizione delle parti.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Messina, adita in riassunzione a seguito di una precedente pronuncia di annullamento, ha accolto l’appello di una società creditrice e ha condannato i debitori al pagamento delle somme ancora dovute in relazione a un rapporto di mutuo, con interessi e spese.

Il ricorso si articola in tre motivi. I ricorrenti deducono la nullità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio e, in particolare, per come la prima udienza di comparizione si è svolta.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene logicamente e pregiudizialmente assorbente la questione relativa all’anticipazione dell’udienza di comparizione, per la sua incidenza sul contraddittorio. I ricorrenti lamentano che l’udienza, fissata per una determinata ora, fu tenuta un’ora prima e in loro assenza, con modificazione della composizione del collegio.

Il collegio afferma la continuità di un principio già espresso: il dispositivo dell’art. 168-bis cod. proc. civ., applicabile al giudizio d’appello per il richiamo dell’art. 359 cod. proc. civ., prevede il differimento d’ufficio e quello su iniziativa del giudice designato, ma non consente, di regola, l’anticipazione. Nel giudizio d’appello i convenuti che non intendono proporre appello incidentale possono costituirsi sino alla data dell’udienza indicata nella citazione o a quella successivamente determinata.

La violazione di tale regola, ricavata a contrario dalla norma, produce una nullità insanabile quando l’anticipazione non sia stata seguita da notificazione o comunicazione ai difensori o alle parti non ancora costituite. Essa lede il diritto del convenuto di costituirsi e rende nulli tutti gli atti del processo e la sentenza, secondo il precedente richiamato della Sez. I n. 26361 del 2011.

La Corte precisa che l’anticipazione è possibile in presenza di evenienze diverse, ma la modifica della data o dell’orario che comporti una celebrazione anticipata deve essere previamente portata a cognizione delle parti, mediante comunicazione o notificazione, secondo che siano o meno già costituite, come conferma l’art. 168-bis, comma 5, cod. proc. civ.

L’accoglimento della prima doglianza e la nullità della sentenza che ne consegue assorbono le altre censure. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Messina, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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