Il socio di s.n.c. può impugnare la cartella contestando anche il credito consacrato nell’avviso definitivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8175 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora una società di persone sia stata destinataria di un avviso di accertamento che essa sola abbia impugnato, senza evocazione in giudizio dei soci, e l’avviso si sia reso definitivo per effetto di una sentenza passata in giudicato, il ruolo formatosi nei confronti della società è legittimamente riferibile anche al socio, obbligato in via sussidiaria ma al pari della società, con conseguente valida notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973. Il socio, che non può ricevere pregiudizio dal giudicato inter alios, è tuttavia abilitato, per la prima volta con l’impugnazione della cartella, a contestare non soltanto l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito tributario in esso consacrato, potendo così recuperare la tutela avverso l’avviso non esercitata per violazione della regola del litisconsorzio necessario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate contestava a una società in nome collettivo, con avviso di accertamento, l’omessa contabilizzazione di ricavi e la deduzione di costi non inerenti per l’anno d’imposta 2001. La sola società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso; l’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale lo accoglieva, con sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione. L’Ufficio iscriveva a ruolo tributi e spese di lite e notificava la cartella di pagamento al socio della società, il quale la impugnava lamentando vizi propri e invalidità derivata dall’atto presupposto.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato la notificazione al socio dell’appello nel pregresso giudizio concernente l’avviso di accertamento. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati i due motivi di ricorso, ha assunto priorità logica il secondo, relativo alla violazione delle regole sul giudicato. La sentenza della CTR sul giudizio concernente l’avviso di accertamento era passata in giudicato, sicché il giudice dell’impugnazione della cartella non avrebbe potuto sindacare una pretesa nullità maturatasi nel pregresso giudizio, ormai definitivamente concluso nei confronti della società. Su questo punto, la sentenza impugnata risulta viziata.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva colto la sostanza delle doglianze del contribuente, riconducibili alla mancata partecipazione del socio al giudizio pregresso. Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui l’accertamento unitario dei redditi delle società di persone e dei soci determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci, con conseguente nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi.
La Corte ha poi richiamato il successivo insegnamento delle Sezioni Unite n. 28709 del 2020, intervenute su una fattispecie sovrapponibile, in cui hanno chiarito che nei confronti del socio illimitatamente responsabile l’ente creditore agisce azionando il ruolo formatosi nei confronti del debitore d’imposta, quale obbligato in via principale; titolo che diviene riferibile anche al coobbligato in via sussidiaria. Il socio, impugnando la cartella, contesta il diritto di procedere all’esecuzione con riferimento a quel titolo e può lamentare non solo l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in esso consacrato.
Combinando i principi delle due pronunce delle Sezioni Unite, la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, osservando che il socio, non avendo partecipato al giudizio promosso dalla sola società e non potendo ricevere pregiudizio dal giudicato inter alios, è abilitato a recuperare la tutela avverso l’avviso proprio attraverso l’impugnazione della cartella, anche lamentando l’inesistenza del credito. La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, rilevando che il giudice d’appello non aveva fatto applicazione del principio enunciato, avendo fondato la propria decisione esclusivamente sulla mancata prova della notifica dell’appello nel giudizio pregresso, senza esaminare le questioni relative al credito dedotto nell’avviso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.