Autosufficienza del ricorso per cassazione e inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 20545 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, qualunque sia l’errore denunciato, in procedendo o in iudicando, non indichino in modo puntuale gli atti processuali e i documenti su cui si fondano e non segnalino la sede in cui essi sono stati prodotti o formati nel giudizio di merito. Il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento e ne specifica la collocazione processuale. Non integra violazione di legge, ma doglianza di errata valutazione probatoria, il motivo che censuri la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. Spetta a quest’ultimo individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti.
Il Fatto
I creditori convenivano in giudizio i coniugi debitori chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., della costituzione di un fondo patrimoniale stipulata nel 2003. Deducevano che l’atto era stato posto in essere in pregiudizio delle loro ragioni, essendo successivo all’insorgere dei rapporti contrattuali da cui era scaturito un decreto ingiuntivo.
I convenuti eccepivano che il conferimento del 2003 era avvenuto in esecuzione di un provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare, che aveva subordinato la vendita della precedente casa familiare, già confluita in un fondo patrimoniale nel 1999, all’acquisto di un nuovo immobile da vincolare. Il vincolo, quindi, non si sarebbe mai interrotto. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, confermando la decisione. I coniugi propongono ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva anzitutto la violazione dei requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., per l’inosservanza del principio di specificità del ricorso.
Richiamando la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, il Collegio ribadisce che il fine del principio di autosufficienza è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, senza che esso possa essere interpretato in modo così formale da limitare il diritto di accesso a un organo giurisdizionale.
Il requisito è però soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e segnala specificamente la loro presenza negli atti del giudizio di merito, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il ricorrente deve quindi indicare i motivi di impugnazione, esplicitarne il contenuto e individuare in modo puntuale gli atti e i documenti posti a base della censura, perché il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano il diretto controllo della decisività dei punti controversi.
Nel caso di specie i ricorrenti richiamano un presunto ordine del Giudice Tutelare che avrebbe esteso al nuovo immobile il vincolo di destinazione già gravante sul bene precedente. Non precisano però se, quando e in quale sede processuale tale provvedimento sia stato prodotto, né ne documentano il deposito agli atti.
La Corte aggiunge che i motivi, lungi dal prospettare un’effettiva violazione di legge, si sostanziano nella doglianza di erronea valutazione delle emergenze probatorie compiuta dal giudice di merito, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Spetta infatti al solo giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee. Il giudice territoriale ha esaminato le prove e ricostruito i fatti costitutivi della domanda revocatoria, ritenendoli sufficienti a dimostrare sia l’eventus damni sia il consilium fraudis. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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