La motivazione apparente della sentenza tributaria viola il minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 21 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza stessa della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata; essa si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando escluso il semplice difetto di sufficienza. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. L’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora sussistano presunzioni semplici gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e veridicità delle scritture.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale conclusasi con un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, esercente attività di bar/ristorazione, due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2008: uno ai fini IRPEF ed IVA e l’altro ai fini IRAP. Il contribuente impugnava solo quest’ultimo avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso riducendo del 40% l’importo accertato. Avverso tale decisione proponevano appello sia il contribuente, sia l’Ufficio. La Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava quello incidentale dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione della Commissione tributaria regionale fosse apparente, generica e astratta, priva di riferimenti alla fattispecie concreta. Con il secondo motivo lamentava la mancata sospensione del processo e la violazione delle regole sull’onere della prova in materia di accertamento analitico-induttivo.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento, anche a Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e si esaurisca nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa. La motivazione è apparente quando non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata si risolveva in una clausola di stile, meramente assertiva e apodittica: la Commissione si era limitata ad affermare che il contribuente avesse fornito prova esaustiva degli errori dell’Ufficio, senza specificare quali fossero tali prove, in cosa consistessero gli errori e perché le presunzioni dell’amministrazione fossero prive di valenza probatoria. Tale motivazione è stata ritenuta apparente e, quindi, nulla, in quanto non permette di discernere le ragioni della decisione.
L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo. La Corte ha comunque precisato che, essendo stato effettuato un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, tale metodo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando sussistano presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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