Raddoppio dei termini tributari senza obbligo di denuncia penale (Cass. civ. Sez. V n. 16155 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, presuppone l’emersione di elementi dai quali deriva l’obbligo di presentazione della denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., e non l’effettivo inoltro della denuncia stessa. Ai fini dell’operatività del raddoppio è sufficiente la astratta configurabilità di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, dovendosi verificare se nella condotta descritta nell’atto impositivo sussistano gli estremi oggettivi della fattispecie penale. Non rilevano i successivi esiti dell’accertamento penale, salvo che emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione per fruire ingiustificatamente di un più ampio termine.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificò la dichiarazione Irpef presentata da una contribuente per l’anno d’imposta 2003, accertando un maggior reddito e irrogando sanzioni. L’atto impositivo si fondava su una pluralità di verifiche fiscali condotte nei confronti delle società appartenenti a un gruppo, dalle quali era emerso il coinvolgimento della contribuente in operazioni societarie e di trasferimento di partecipazioni finalizzate a indebiti vantaggi d’imposta.
La contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che lo accolse; la C.T.R. della Lombardia confermò la decisione di primo grado. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduce che le previsioni dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione a prescindere dall’avvenuta trasmissione della notitia criminis all’Autorità giudiziaria, dovendo il raddoppio dei termini operare anche a fronte di cause estintive del reato, valutabili solo dal giudice penale.
La Corte ritiene il motivo fondato. La sentenza impugnata è contraddittoria: da un lato richiama gli orientamenti sui presupposti del raddoppio, dall’altro nega nel caso concreto l’operatività della norma sul rilievo che nessuna notizia di reato era stata inoltrata a carico della contribuente, attestata da un certificato della procura.
Il Collegio osserva che, in relazione alla formulazione della disposizione applicabile ratione temporis, per il raddoppio è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione della denuncia penale. Non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione al solo fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine.
Ne consegue l’accoglimento del motivo, con rinvio alla CGT-2 della Lombardia, che dovrà verificare se nella condotta descritta nell’avviso di accertamento vi fossero, in astratto, gli estremi oggettivi di una delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dalla presentazione di una denuncia penale.
Il secondo motivo, con cui si denuncia l’assertività delle affermazioni della C.T.R., è assorbito dall’accoglimento del primo. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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