Autotutela sull’autorizzazione tacita per infrastruttura 5G richiede prova concreta dell’interesse pubblico (TAR Toscana n. 1140 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione elettronica, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione unica formata per silenzio-assenso non può fondarsi sul solo intento di ripristinare la legalità asseritamente violata. Ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, occorre un interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, comparato con l’affidamento del privato. La generica invocazione della sensibilità paesaggistica di un’area non vincolata non rende autoevidente la prevalenza dell’interesse all’autotutela, che va circostanziata con riferimento a specifici luoghi sensibili o a concrete lesioni di beni paesaggistici. L’onere di motivazione rafforzata sussiste anche in presenza del particolare favore riservato dall’ordinamento agli impianti di telecomunicazione, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore attivo nella realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, ha chiesto al S.U.A.P. competente il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per una nuova stazione radio base destinata al Piano “Italia 5G”, in un’area a fallimento di mercato, con termine di realizzazione previsto per il 30 giugno 2026.
Dopo il preavviso di rigetto, sul quale interveniva il parere negativo della Commissione per il paesaggio, si formava il silenzio-assenso. Il Comune avviava quindi il procedimento di autotutela e, con provvedimento del 17 dicembre 2025, annullava d’ufficio il titolo abilitativo tacito ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La società impugna tale provvedimento e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto di motivazione dell’atto di autotutela. Il provvedimento comunale, pur individuando le specifiche esigenze di salvaguardia dell’integrità paesaggistica di un sito di valore storico e identitario, non ha tuttavia fornito alcun principio di prova circa l’incidenza concreta dell’impianto sulla percezione visiva del luogo sensibile evocato.
Il giudice richiama il paradigma dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, secondo cui il legittimo esercizio del potere di autotutela non può risolversi nel ripristino della legalità violata, ma esige un interesse pubblico prevalente e attuale, comparato con l’affidamento del soggetto inciso. Osserva che, nella materia specifica, la generica invocazione dell’esistenza di beni di rilievo paesaggistico non rende di per sé autoevidente la prevalenza dell’interesse all’annullamento.
La motivazione deve invece essere circostanziata e dare conto, a titolo esemplificativo, della concreta lesività della collocazione dell’impianto rispetto a specifici luoghi sensibili, di emissioni concretamente dannose, o della lesione di un bene paesaggistico. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 515 del 2026, Cons. Stato n. 7601 del 2025 e Cons. Stato n. 3727 del 2025.
Nel caso concreto, l’area interessata non è sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico: i rilievi sulla ruralità e naturalità dei luoghi non trovano riscontro in titoli di tutela. Il Comune non ha dimostrato che l’intervento comporti svantaggi concreti tali da superare i benefici collettivi connessi alla realizzazione dell’impianto, né ha provato l’esistenza di localizzazioni alternative. La relazione tecnica prodotta si limita a riepilogare le norme di piano asseritamente violate, senza alcuna valutazione comparativa degli interessi.
Il collegio sottolinea come la norma urbanistica comunale invocata tuteli un paesaggio rurale a carattere diffuso, mentre la lesione arrecata dall’impianto, compatibile in quanto opera di urbanizzazione primaria con qualsiasi zona del territorio, sarebbe obiettivamente limitata e circoscritta al basamento. Il provvedimento impugnato risulta pertanto carente del surplus motivazionale richiesto per l’esercizio dei poteri di autotutela e viene annullato, con assorbimento delle censure residue.
Nota della Redazione
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