L’esclusione per caratteristiche ulteriori del confezionamento è illegittima se illogica (TAR Emilia-Romagna n. 1377 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un concorrente da una procedura di gara disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023 deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui l’offerta non è conforme ai requisiti minimi imposti dalla lex specialis. Non è legittima l’esclusione disposta per la presenza di un elemento ulteriore rispetto a quelli prescritti, come un telo protettivo aggiuntivo che avvolge il confezionamento, quando tale caratteristica non solo non contrasta con le finalità della previsione di gara, ma ne aumenta il livello di garanzia. In tal caso, il requisito di minima deve ritenersi rispettato, poiché l’offerta non difetta di un elemento essenziale, ma offre una caratteristica aggiuntiva che può, al più, essere oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. L’eventuale carenza motivazionale dell’esclusione è sanzionata con l’annullamento del provvedimento e la riammissione del concorrente alla gara.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’Ausl della Romagna per la fornitura di dispositivi medici, risultando aggiudicataria del lotto n. 68 “custom pack per cataratta”. La stazione appaltante, tuttavia, ne disponeva l’esclusione, ritenendo l’offerta non conforme al capitolato tecnico. Il prodotto offerto, sebbene corrispondesse alla descrizione richiesta, presentava un elemento aggiuntivo: un ulteriore telo protettivo che avvolgeva l’intero kit, compreso il camice chirurgico posto all’esterno del telo principale.

Secondo la stazione appaltante, la presenza di questo telo extra, non previsto negli atti di gara, avrebbe violato i requisiti di minima. La società ricorrente impugnava l’esclusione, deducendone l’illegittimità per illogicità e difetto di motivazione, chiedendo la riammissione alla gara e il risarcimento del danno in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’offerta includeva il camice di misura L, come richiesto, posizionato all’esterno del custom pack. La sola differenza rispetto alla prescrizione era la presenza di un involucro aggiuntivo che avvolgeva l’intero prodotto. Tale elemento, ha osservato il Collegio, era stato considerato dalla stazione appaltante come causa di esclusione senza che fosse fornita alcuna motivazione in merito alla sua pretesa dannosità o illogicità.

La ratio della previsione di gara, come emergeva dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, era quella di consentire alla strumentista di indossare il camice senza contaminare il kit. Il Tribunale ha evidenziato che la presenza di un telo protettivo aggiuntivo non solo non vanifica tale finalità, ma aumenta il livello di prevenzione della contaminazione, rendendo l’esclusione illogica e immotivata.

Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione della stazione appaltante circa l’inammissibilità del soccorso istruttorio, affermando che i requisiti di minima non erano carenti, poiché il prodotto non mancava di alcun elemento essenziale, ma offriva una maggiore garanzia di asetticità. Ha poi sottolineato che la fornitura di un kit senza un involucro che lo contenesse sarebbe stata irrealizzabile, tanto che lo stesso capitolato richiedeva un “sacco contenitore” per lo stoccaggio. La conformità del confezionamento era, inoltre, oggetto di valutazione ai fini del punteggio, come previsto dal punto 6.2 del capitolato.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che la disposta esclusione fosse priva di una motivazione idonea a giustificare la difformità, in quanto la caratteristica contestata avrebbe potuto, al più, essere valutata in sede di attribuzione del punteggio. Ha conseguentemente accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e ordinando la riammissione della ricorrente alla gara, con condanna della stazione appaltante al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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