Autotutela sul condono edilizio: omissione del vincolo non supera il termine (Cons. Stato n. 2201 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio non è superabile quando la falsa rappresentazione dei fatti, pur integrata dall’omissione di un elemento essenziale, non abbia inciso in modo determinante sull’adozione del provvedimento favorevole. Se l’amministrazione ha svolto una specifica istruttoria e poteva avvedersi con ordinaria diligenza della circostanza omessa, manca il presupposto che consente di prescindere dal limite temporale. L’omissione del vincolo paesaggistico da parte del richiedente il condono edilizio non assume natura decettiva quando il vincolo risulti da atto pubblico e ricada nel dovere di conoscenza dell’ente competente sul governo del territorio. La negligenza dell’amministrazione procedente non può convertirsi in vantaggio, attraverso il differimento del dies a quo, né fondare l’esercizio tardivo dell’autotutela in danno del privato.
Il Fatto
Il comune ha impugnato la sentenza con cui il giudice di prime cure ha annullato la disposizione dirigenziale che aveva ritirato, dopo circa undici anni, il provvedimento di accoglimento di una domanda di condono edilizio presentata nel 1995 ai sensi della legge n. 724 del 1994. Il titolo sanante riguardava un locale commerciale a piano terra inserito in un fabbricato interamente abusivo, già acquisito al patrimonio comunale con ordinanza sindacale del 1993.
La richiesta di cancellazione della trascrizione dell’acquisizione, avanzata dall’interessato nel 2020, ha indotto l’ente a un controllo sul titolo rilasciato. Il comune ha così rilevato che nelle autocertificazioni integrative non era dato conto del sopraggiunto decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania con cui era stato approvato il Parco regionale metropolitano “Colline di Napoli”, con il relativo regime vincolistico, e ha annullato d’ufficio il condono per falsa dichiarazione della insussistenza di vincoli. Il TAR ha accolto il ricorso, escludendo i presupposti dell’autotutela tardiva. Il comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura estensiva del comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che consente di superare il limite temporale quando il provvedimento favorevole sia conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Richiamando un orientamento consolidato, e in particolare Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29, la sentenza ribadisce che il termine opera solo se il comportamento della parte non abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale.
Il presupposto dell’affidamento legittimo viene escluso quando la non veritiera prospettazione delle circostanze di fatto e di diritto ha determinato l’adozione dell’atto illegittimo; in tal caso l’interesse pubblico al ripristino della legalità si ritiene sussistente in re ipsa, con un onere motivazionale ridotto. Su questo punto la sentenza richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 e la giurisprudenza successiva, tra cui Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2023, n. 3643, e Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2024, n. 7056. Viene richiamata anche la rilevanza della colpa grave del privato, in ossequio ai doveri di solidarietà ex art. 2 della Costituzione.
La Corte opera poi la distinzione decisiva tra le due ipotesi del comma 2 bis: le dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato richiedono l’accertamento con sentenza passata in giudicato; la falsa rappresentazione dei fatti può superare il termine anche in assenza di accertamento giudiziario, purché sia accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi. Tuttavia l’omissione rileva solo se si traduce in una rappresentazione divergente dalla realtà di cui l’amministrazione non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e se ha incidenza determinante sull’adozione del provvedimento, secondo Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2024, n. 2856.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il condono non è stato rilasciato sulla base della mera dichiarazione di parte, ma all’esito di una specifica istruttoria, attestata nella stessa determinazione dirigenziale. Ne deriva che l’omissione del vincolo, circostanza pubblica e conoscibile, priva l’omissione della natura decettiva. L’amministrazione aveva la possibilità e il dovere di conoscere i fatti necessari alla corretta decisione, e la procedura semplificata non le precludeva l’accertamento. La “scoperta” doveva avvenire già all’epoca dell’esame dell’istanza.
Il comune non può quindi avvalersi della propria negligenza per ritirare il beneficio dopo undici anni, imputando al privato un’omissione prevalentemente propria. Manca il presupposto legittimante il superamento del termine di dodici mesi applicabile ratione temporis e il provvedimento è illegittimo. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado per diversa motivazione e compensazione delle spese del doppio grado, stante la giurisprudenza non univoca.
Nota della Redazione
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