Errore scusabile sulla riassunzione e nullità per difetto assoluto di motivazione (Cons. Stato n. 2195 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 119 cod. proc. amm. il dimezzamento dei termini processuali si applica anche al termine di riassunzione del giudizio conseguente alla dichiarazione di incompetenza, poiché le eccezioni alla regola sono tassative. Tuttavia, quando la pronuncia declinatoria indichi espressamente un termine più ampio per la riassunzione, si determina un affidamento incolpevole in capo alla parte, che integra gli estremi dell’errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm. e giustifica la rimessione in termini. È irrilevante che l’indicazione del termine sia contenuta nella motivazione e non nel dispositivo, poiché la pronuncia conserva piena attitudine a ingenerare l’errore. La sentenza che omette di valutare tale dato essenziale è affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Molise le deliberazioni con cui il Comune, nell’amministrazione del demanio civico, ha dettato condizioni tecnico-economiche per l’attraversamento di un metanodotto ricompreso nella Rete Nazionale Gasdotti. Il TAR Molise, rilevata d’ufficio la questione, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del TAR Lazio, indicando nella motivazione il termine di trenta giorni per la riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.
Riassunta la causa, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardività, ritenendo applicabile al termine di riassunzione il dimezzamento a quindici giorni previsto dall’art. 119 cod. proc. amm. La società ha appellato, deducendo l’errore scusabile indotto dall’indicazione contenuta nell’ordinanza declinatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo argomento dell’appellante. Il dimezzamento dei termini nel rito abbreviato non ammette deroghe oltre quelle espressamente previste, e tra esse non figura il termine per la riassunzione: sul punto richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 1036 del 6 marzo 2017. La tesi dell’equiparazione dell’atto di riassunzione a quello introduttivo non è condivisibile.
Il percorso argomentativo cambia sul secondo profilo. Il rimedio dell’errore scusabile è eccezionale e soggetto a interpretazione stretta, come ricorda Ad. Plen. n. 33 del 10 dicembre 2014, per non compromettere la parità delle parti nell’osservanza dei termini perentori. Tuttavia, osserva il Collegio, riconoscere una qualche utilità alla norma impone di applicarla a situazioni di oggettiva incertezza sulla durata del termine, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 7334 del 2 settembre 2024.
Nel caso concreto l’ordinanza declinatoria indicava espressamente trenta giorni, in contrasto con la disciplina del rito abbreviato. Tale indicazione ha ingenerato un affidamento incolpevole: la parte non è rimproverabile per il mancato rispetto del termine dimidiato. Il Collegio ritiene irrilevante l’eccezione del Comune secondo cui il termine sarebbe contenuto solo nella motivazione. La pronuncia conserva infatti piena attitudine a indurre in errore, non essendo dirimente la collocazione dell’indicazione nel dispositivo o nella motivazione.
La sentenza appellata, tuttavia, omette qualsiasi riferimento al contenuto dell’ordinanza di incompetenza e trascura così un dato essenziale per valutare la tempestività della riassunzione. Tale lacuna integra il difetto assoluto di motivazione, che l’Adunanza Plenaria, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 30 luglio 2018 e dalle nn. 14 e 15 del 2018, qualifica come causa di nullità ai sensi degli artt. 88 e 105 cod. proc. amm. Il difetto assoluto si distingue dalla motivazione illogica, contraddittoria o incompleta, e prescinde dalla differenza tra pronunce di rito e di merito.
Ne consegue l’accoglimento dell’appello, la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e la procedibilità del ricorso di primo grado, con rinvio al TAR Lazio per l’esame del merito ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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