Revoca patente e nuovo titolo dopo il triennio senza riabilitazione (TAR Calabria n. 1031 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio di una nuova patente di guida dopo la revoca disposta ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada, il decorso del triennio previsto dal comma 3 della medesima disposizione, nella formulazione anteriore alla legge n. 177/2024, non costituisce condizione che si aggiunge ai requisiti morali del comma 1. La riabilitazione non è presupposto necessario per proporre l’istanza di rilascio del nuovo titolo. Il comma 3 opera come norma abilitante e non solo preclusiva: permane in capo all’Amministrazione un potere discrezionale, ad esito libero, da esercitare mediante una valutazione in concreto della posizione dell’interessato. L’accoglimento dell’istanza non discende quindi automaticamente dal mero decorso del termine, ma richiede un apprezzamento effettivo, che tenga conto anche della collocazione temporale dei fatti ostativi.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 13 gennaio 2022 istanza per il conseguimento della patente di categoria B. L’istanza è stata dapprima accolta, con rilascio del documento per l’esercitazione su strada e ammissione all’esame di teoria, superato.

Con provvedimento del 22 aprile 2022, l’Ufficio della Motorizzazione Civile, sulla base di una comunicazione del 12 aprile 2022 del Ministero dell’Interno e dell’ostativo inserito nel sistema informativo dalla Prefettura, ha disposto il diniego di ammissione alla prova pratica per difetto dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, cod. strada. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento previa sospensiva.

La Motivazione della Corte

Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la natura vincolata dell’atto, e l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del diniego prefettizio. Il Collegio ha respinto entrambe le eccezioni.

Sul primo punto, il Tribunale ha rilevato che la vicenda si colloca in epoca anteriore alla disciplina introdotta dall’art. 8, comma 1, legge n. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024. Per il principio tempus regit actum si applica quindi la formulazione precedente dell’art. 120, comma 3, cod. strada. Il potere di rilasciare o meno il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente incide su posizioni di interesse legittimo, anche quando si traduce in atti vincolati, come affermato dal Cons. Stato n. 8762 del 2022.

Sul secondo punto, il Collegio ha osservato che il ricorso è stato notificato anche al Ministero dell’Interno, cui è riferibile il diniego prefettizio. Nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati non dipende dalla sola epigrafe, ma dall’effettiva volontà del ricorrente desumibile dal tenore complessivo del gravame, secondo Cons. Stato n. 10459 del 2025: le censure risultano articolate anche avverso il diniego prefettizio.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il dibattito giurisprudenziale sulla questione di diritto sottesa. Secondo un primo orientamento, il comma 3 e il comma 2 integrano fattispecie unitaria e autonoma rispetto al comma 1, sicché la nuova patente può essere conseguita dopo il mero decorso del triennio, senza riabilitazione. Secondo altro orientamento, il comma 3 è norma “in aggiunta” al comma 1 e richiede il duplice presupposto della riabilitazione e del decorso del termine.

Il Tribunale ha aderito all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di seconde cure, che esclude la necessarietà della riabilitazione: Cons. Stato n. 3461 del 2024, Cons. Stato n. 11077 del 2022, Cons. Stato n. 8439 del 2022. Il termine triennale non si somma ai requisiti ordinari del comma 1. Residua però un potere discrezionale, perché l’accoglimento non discende automaticamente dal decorso del termine, come chiarito da TAR Piemonte n. 555 del 2025 e TAR Puglia n. 428 del 2025. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento dei restanti motivi, previa compensazione delle spese e refusione del contributo unificato a carico della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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