Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docente (TAR Campania n. 370 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo conformativo discendente da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. La sentenza del giudice del lavoro ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all’Amministrazione di far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e in assenza di esecuzione, il giudice ordina l’ottemperanza e nomina fin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nei limiti degli interessi legali, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con cui era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. È stata notificata all’Amministrazione nel 2025, ai fini dell’esecuzione e del decorso del termine dilatorio. Poiché l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso muovendo dal carattere conformativo della sentenza azionata. Il provvedimento del giudice ordinario vincola l’Amministrazione al rispetto del decisum: l’obbligo non si esaurisce nel riconoscimento formale del diritto, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti in sede civile.
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che condiziona l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
Non risultando alcuna esecuzione da parte del Ministero, il Tribunale ha ordinato di dare ottemperanza al giudicato, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto in sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di inerzia oltre tale termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente, assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di condanna pecuniaria, il Collegio l’ha accolta nei limiti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinando la somma negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, ovvero a quello effettuato dal commissario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021, precisando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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