Autotutela edilizia inammissibile per difetto di interesse e ne bis in idem (TAR Campania n. 222 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune nega di attivare i poteri di autotutela edilizia, limitandosi a rappresentare che il titolo contestato non ha avuto esecuzione, ha natura meramente ricognitiva e interlocutoria e non è autonomamente lesiva: difetta l’interesse al ricorso. La sollecitazione all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio non fa sorgere alcun obbligo giuridico di provvedere in capo alla P.A. Il giudicato formatosi sulla legittimità del permesso di costruire in sanatoria preclude, in virtù del principio di ne bis in idem richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., una nuova pronuncia nel merito della stessa vicenda sostanziale. Il termine per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 era peraltro spirato, essendo il ricorrente a conoscenza dei fatti sin dall’origine.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello delle proprie germane, ha impugnato la nota del Comune di Grottaminarda prot. n. 6960 del 12.6.2025, con la quale l’amministrazione ha respinto l’istanza di attivazione dell’autotutela volta all’annullamento delle licenze edilizie n. 1212/234/71 del 6.11.1971 e n. 1805/34/75 del 19.8.1976. In subordine ha chiesto la condanna dell’ente ad annullare i titoli ex art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il ricorrente assume che il titolo del 1971 sia stato conseguito dal dante causa delle germane mediante una reticente rappresentazione dei luoghi, atteso che la Corte d’Appello di Napoli, con la pronuncia n. 6200 del 19.12.2019, avrebbe accertato che il fabbricato invade la sua particella. Il Comune e una controinteressata si sono costituiti contestando il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la tardività dei depositi documentali del ricorrente e del Comune, mentre le memorie e le repliche sono state depositate nei termini.
Nel merito, il ricorso è inammissibile per almeno un duplice ordine di ragioni. La nota impugnata non possiede i connotati di un provvedimento autonomamente lesivo: dalla sua lettura emerge una natura meramente illustrativa e ricognitiva, che si limita a constatare che alla licenza del 1971 non è stato dato seguito. Manca dunque una lesione effettiva e immediata, con conseguente difetto di interesse al ricorso, secondo il noto orientamento giurisprudenziale sugli atti interlocutori.
In secondo luogo, il Tribunale valorizza il giudicato formatosi con la propria precedente sentenza n. 610 dell’11.03.2021, che ha accertato la legittimità del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 9057 del 16 marzo 2020, relativo alle opere realizzate in difformità rispetto ai titoli del 1971 e del 1976. In quella sede il ricorrente aveva già dedotto il medesimo sconfinamento. Ne deriva un ulteriore profilo di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.
Il Collegio osserva poi che, anche attribuendo alla nota valenza decisoria, il ricorso sarebbe comunque infondato per carenza dei presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Le istanze di autotutela costituiscono mere sollecitazioni, non sussistendo alcun obbligo della P.A. di provvedere. Il termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio, pur volendone fissare il dies a quo alle contestazioni contenute nel ricorso n. 624/2020, era già spirato al momento dell’istanza esitata con la nota gravata.
Il Tribunale richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 e la giurisprudenza amministrativa secondo cui la non veritiera prospettazione del privato esclude un affidamento legittimo, rendendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità sussistente in re ipsa e facendo decorrere il termine dalla scoperta dei fatti. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente conosceva i fatti sin dall’origine e non ha mai formalizzato alcuna istanza di annullamento.
Nota della Redazione
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