Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 223 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché il giudice non può decidere nel merito quando il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., che va distinta dalla cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la quale presuppone invece che l’operato successivo della parte pubblica sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un appezzamento di terreno sito nel territorio comunale, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha disposto la decadenza del permesso di costruire in sanatoria per il completamento delle opere. Il gravame era sorretto da censure di illegittimità, variamente scandite nei motivi di ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 206 del 2021 il TAR aveva disposto la sospensione della causa fino alla definizione di un giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, fissata ex art. 71-bis cod. proc. amm., la parte ricorrente ha dichiarato a verbale il venir meno del proprio interesse alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina codicistica. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. prevede che, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiari cessata la materia del contendere; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Le due fattispecie si distinguono per intensità della soddisfazione. Il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra amministrazione e amministrato; la cessazione della materia del contendere si determina, invece, quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Il Collegio richiama sul punto TAR Napoli, sez. V, n. 4051 del 2016, TAR Bari, sez. I, n. 869 del 2016 e TAR Roma, sez. III, n. 6410 del 2016.
Da tale premessa discende il principio del dominio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Il giudice non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove l’attore, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse all’annullamento degli atti gravati. Sul punto sono richiamate TAR Campobasso, sez. I, n. 149 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012 e Sez. IV, n. 3848 del 2016.
L’improcedibilità, precisa inoltre il Collegio, implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essersi dissolta l’utilità della pronuncia in capo al ricorrente (Cons. Stato, sez. II, n. 3260 del 2021).
Trasposta la regola nella fattispecie, la dichiarazione espressa della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse preclude la decisione nel merito. Il gravame è dunque improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018, sez. V, n. 4290 del 2018, sez. IV, n. 4310 del 2018 e TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4514 del 2016. Stante la natura processuale della decisione, le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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