Accoglimento in ottemperanza e commissario ad acta per carta docente (TAR Campania n. 4869 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la parte vittoriosa può ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato amministrativo che abbia accertato il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, qualora l’amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, assegna un termine per provvedere e individua contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il commissario opera a spese dell’amministrazione inadempiente e il suo compenso è liquidato nella stessa pronuncia.

Il Fatto

Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020 al 2023/2024, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00.

Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al dictum, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Campania, deducendo l’inutile decorso del termine assegnato dalla legge per l’adempimento spontaneo. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, contestando la fondatezza dell’istanza.

La Motivazione del TAR

Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione versata in atti è emersa la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria. Il collegio ha altresì verificato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorso il quale l’amministrazione non aveva ancora provveduto all’esecuzione.

Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo della sentenza, assegnando il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Il giudice ha precisato che l’ottemperanza non richiede una nuova cognizione sul merito del diritto, essendo limitata alla verifica dell’adempimento del giudicato e alla rimozione dell’inerzia dell’amministrazione.

In considerazione della persistente inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, avrà il compito di dare corso all’esecuzione della sentenza compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali variazioni di bilancio, nel termine di ulteriori sessanta giorni. Il relativo compenso è stato determinato in euro 500,00, comprensivo di ogni onere e spesa, a carico del Ministero soccombente.

Le spese della lite sono state poste a carico del Ministero, con liquidazione in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e rifusione del contributo unificato nella misura versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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