Avvalimento tecnico-operativo: nullità per genericità e obbligo di esclusione (TAR Campania n. 1365 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di avvalimento tecnico-operativo, il contratto è nullo quando le risorse messe a disposizione non sono indicate in modo specifico. L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 esige la forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse, e il contratto deve consentire alla stazione appaltante di valutare a priori l’adeguatezza delle risorse prestate. La genericità comporta la nullità ab origine del contratto, con conseguente carenza del requisito di capacità fin dal momento della presentazione della domanda e obbligo di esclusione del concorrente. Il requisito di capacità tecnica e professionale, non qualificabile come requisito di punta in assenza di specifica motivazione della lex specialis, può essere oggetto di avvalimento anche frazionato, in applicazione del canone del favor participationis.

Il Fatto

L’Ente Autonomo Volturno ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di otto locomotori a basso impatto ambientale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La miglior offerta è risultata quella di un operatore economico, con un punteggio di 97,01 su 100, ma è stata sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Con provvedimento del 23 luglio 2025 la gara è stata aggiudicata.

Il costituendo RTI ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo l’illegittima mancata esclusione dell’aggiudicataria per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la nullità dei contratti di avvalimento per genericità e l’incongruità dell’offerta economica. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’illegittimità dell’ammissione del RTI ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la tesi del c.d. avvalimento frazionato vietato. Il requisito di fatturato richiesto dall’art. 8 del Disciplinare di gara non configura un requisito di punta, poiché la stazione appaltante non ha fornito alcuna motivazione a sostegno di tale scelta e il punto 9.1 del Disciplinare non pone limitazioni all’avvalimento. In applicazione del canone del favor participationis e della giurisprudenza amministrativa richiamata, la clausola va interpretata nel senso di consentire il cumulo delle capacità tecnico-professionali.

Il Collegio ha invece accolto la censura di nullità dei contratti di avvalimento per genericità. Si tratta di avvalimento operativo, poiché concerne requisiti di capacità tecnica e professionale, e non economico-finanziaria. I contratti stipulati con le tre ausiliarie si limitano a richiamare genericamente la messa a disposizione di capacità tecnico-operative, know-how e risorse materiali, senza indicare i parametri cui rapportare le risorse e i criteri di quantificazione. Tale genericità rende impossibile il controllo del RUP in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 104, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

La nullità opera ab origine e comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità sin dal momento della presentazione della domanda, con conseguente obbligo di esclusione. Il Collegio ha altresì accolto la censura relativa all’avvalimento del requisito di idoneità professionale, poiché l’art. 9.1 del Disciplinare consente l’avvalimento solo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, e non di quelli di idoneità, che devono essere posseduti dal concorrente.

Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ha respinto i primi due motivi, escludendo che per gli appalti di servizi e forniture sussista la necessaria corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione, salva specifica previsione della lex specialis, derogabile ai sensi dell’art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che l’offerta tecnica del RTI ricorrente si limita a riprodurre le prescrizioni del capitolato, rinviando la definizione delle caratteristiche tecniche a una specifica tecnica successiva, rendendola non valutabile. Per l’effetto, il Collegio ha annullato l’aggiudicazione e i verbali di gara relativi all’ammissione dell’offerta del RTI ricorrente, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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