Autotutela edilizia: l’interesse del vicino non basta (TAR Sicilia n. 127 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione del provvedimento che neghi l’annullamento in autotutela di un titolo edilizio rilasciato in favore di terzi, le condizioni dell’azione sono le medesime che governano l’impugnazione del titolo abilitativo altrui, perché identico è il risultato sostanziale perseguito. La vicinitas, quale criterio di individuazione della legittimazione, non vale da sola e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il terzo che deduce un vincolo di asservimento tra i fondi deve allegare in concreto la lesione della propria sfera giuridica e l’utilità ricavabile dall’annullamento, non potendosi l’interesse esaurire nel mero ripristino della legalità violata.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria esclusiva di un immobile in un Comune siciliano, contiguo a un cespite di proprietà della parte controinteressata. Con nota del 7 marzo 2024 ha esercitato accesso agli atti relativi al fondo confinante e, ottenuta la documentazione, ha appreso che nell’aprile 2000 l’Amministrazione aveva rilasciato ai danti causa della controinteressata una concessione edilizia in sanatoria n. 40/2000, in relazione ad abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico e costiero, nella fascia dei 150 metri dalla battigia.
Con nota del 5 giugno 2025 la società ha rappresentato al Comune una serie di irregolarità, deducendo che l’intervento era stato realizzato dopo il 31 dicembre 1976, che l’istruttoria si era fondata su dati falsi o dichiarazioni mendaci e che l’area era classificata di inedificabilità assoluta. Ha quindi chiesto l’intervento in autotutela. Con nota del 30 giugno 2025 il responsabile del competente Dipartimento ha rigettato l’istanza, rilevando che gli immobili ricadono in zona B2 del previgente Programma di Fabbricazione e che la norma richiamata non trova applicazione. Da qui il ricorso per l’annullamento di tale rigetto e per l’accertamento dell’obbligo dell’Ente di pronunciarsi nuovamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di tardività del deposito della memoria della parte controinteressata. Nel processo amministrativo l’equiparazione del sabato ai giorni festivi, prevista dall’art. 52, comma 5, cod. proc. amm., opera solo per i termini computati in avanti e non per quelli computati a ritroso, quali il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Il deposito effettuato il 12 dicembre 2025, in vista dell’udienza del 13 gennaio 2026, è dunque tempestivo.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse. Il Collegio muove dall’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, che ha riaffermato la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da solo l’interesse, che consiste nello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Il Tribunale estende tali coordinate all’ipotesi in cui venga contestato il diniego di autotutela su un titolo edilizio altrui: le condizioni dell’azione sono omogenee a quelle dell’impugnazione del titolo, perché identico è il risultato sostanziale perseguito. L’interesse al ricorso, ricavabile dall’insieme delle allegazioni, va ricondotto al possibile deprezzamento dell’immobile contiguo o alla compromissione della salute e dell’ambiente per chi intrattenga un rapporto durevole con la zona.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la ricorrente non ha dedotto alcuna diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, né la menomazione di valori urbanistici, né il deprezzamento dell’immobile. Le doglianze si fondano su un presunto vincolo di asservimento tra le particelle e sull’interdipendenza urbanistica dei fondi. Tale prospettazione resta però su un piano astratto: non è allegato un ampliamento della sfera giuridica conseguibile con l’annullamento, né un pregiudizio concreto alle facoltà dominicali, risultando il fondo confinante sorretto da titoli edilizi anteriori.
Il richiamo alla disciplina urbanistica e alla fascia di rispetto rinvia infine a una questione di ordine generale, espressiva del mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa, incompatibile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Mancando il quid pluris rispetto alla mera vicinitas, la società ricorrente è condannata alle spese di lite in favore del Comune e della parte controinteressata.
Nota della Redazione
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