Accesso difensivo e sindacato sull’utilità dei documenti (TAR Molise n. 59 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime ordinario dell’accesso difensivo, la valutazione circa la ricorrenza dell’esigenza difensiva e la pertinenza del documento deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe proporre. L’Amministrazione non può subordinare l’accoglimento dell’istanza alla verifica della proponibilità o dell’ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie, ma l’ostensione può essere negata solo in caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, ovvero in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario. La genericità o gravosità parziale della richiesta non giustifica un diniego totale.

Il Fatto

La società ricorrente, destinataria di un provvedimento di riduzione di un contributo regionale, aveva visto respingere il proprio ricorso dal TAR e successivamente dal Consiglio di Stato. Al fine di attivare ulteriori iniziative difensive, inclusi rimedi ordinari e straordinari avverso la sentenza d’appello, la società presentava due istanze di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, per ottenere l’ostensione della documentazione relativa al procedimento di erogazione del contributo.

La Regione negava l’accesso deducendo la pubblicazione e notifica degli atti, la genericità e gravosità della richiesta per la parte relativa agli “eventuali atti istruttori” e la mancanza di un nuovo, concreto e attuale interesse, essendo la controversia definita. La società impugnava il diniego, evidenziando la pendenza dei termini per impugnare e l’avvenuta proposizione di ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama l’art. 22 della legge n. 241/1990 e il comma 7 dell’art. 24 della medesima legge, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il Collegio distingue il regime ordinario dell’accesso difensivo, per il quale è sufficiente la comune necessità per curare o difendere i propri interessi, dalla particolare ipotesi di accesso a dati sensibili e giudiziari, che richiede la condizione più rigorosa della stretta indispensabilità. Nel caso di specie, non ricorrendo la seconda fattispecie, si applica il regime ordinario.

La sentenza richiama il principio giurisprudenziale per cui, nell’accesso difensivo, l’Amministrazione deve verificare solo l’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante, senza sindacare la proponibilità o l’ammissibilità delle azioni giudiziarie o l’utilità concreta della documentazione. La Corte precisa che non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie, ma che l’ostensione può essere rifiutata solo in caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento, ovvero di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.

Il Collegio valuta l’istanza della società come recante una motivazione succinta ma puntuale, avendo la ricorrente allegato la pendenza dei termini per impugnare la sentenza del Consiglio di Stato e l’esperibilità di rimedi straordinari. Le esigenze difensive inerenti alla pendenza del giudizio di cassazione sono ritenute ampiamente sufficienti a sorreggere la richiesta ostensiva. Il TAR giudica priva di rilievo l’eccezione di onerosità, rilevando che la stessa non giustifica un diniego totale di ostensione.

Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla il diniego e ordina alla Regione di concedere l’accesso entro trenta giorni, precisando che l’Amministrazione potrà dichiarare formalmente l’eventuale inesistenza o irreperibilità dei documenti, ovvero attestare le ragioni di effettiva onerosità per escluderne la praticabilità. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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