Cessazione materia contendere payback dispositivi medici per adesione D.L. 95/2025 (TAR Lazio n. 7468 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introduce un meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, prevedendo che gli obblighi di ripiano si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi pendenti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida propedeutiche. La ricorrente deduceva vizi di difetto di istruttoria, violazione della partecipazione procedimentale, violazione del legittimo affidamento e illegittimità della richiesta di restituzione dell’IVA.
Con ordinanza cautelare del 2023, non appellata, il Tribunale accoglieva l’istanza e sospendeva l’esecutività degli atti impugnati. Successivamente, la società aderiva al meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25% degli importi dovuti, come attestato dal decreto regionale di accertamento del versamento depositato in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il contenuto dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025 che, per gli anni 2015-2018, ha previsto la possibilità per le aziende fornitrici di dispositivi medici di assolvere gli obblighi di ripiano versando alle regioni la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La norma ha altresì stabilito che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, e che l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano.
Nel caso di specie, la Regione Toscana aveva depositato in giudizio il decreto n. 20582 del 29.9.2025 attestante l’intervenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta dovuta dalla ricorrente, la quale aveva a sua volta chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di fattispecie rientrante nella previsione normativa, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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