Revisione prezzi Consip: vincolante il dato ARERA nella clausola energetica (TAR Toscana n. 117 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione del corrispettivo che parametra l’adeguamento all’indice risultante dal rapporto tra i prezzi unitari del gas definiti da ARERA non è affetta da alcun profilo di nullità e va applicata secondo il suo tenore letterale. L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 impone soltanto l’inserimento nel contratto di una clausola di revisione prezzi, senza predeterminarne le modalità operative, che restano rimesse all’autonomia negoziale. È quindi inammissibile la domanda con cui la parte appaltatrice chieda al giudice di disapplicare la clausola per sostituirla con una formula diversa, che sterilizzi le variazioni normative dell’aliquota IVA o la riduzione degli oneri di sistema.

Il Fatto

Con bando del 23 maggio 2012 Consip indiceva una procedura aperta per l’affidamento del Servizio Integrato Energia per le pubbliche amministrazioni, riconducibile ai contratti di Energy Performance Contract. Una cooperativa, in qualità di mandataria di un RTI, si aggiudicava il Lotto n. 5 per la Regione Toscana e nel dicembre 2014 sottoscriveva la Convenzione, stipulando poi i contratti attuativi con le amministrazioni aderenti.

A decorrere dalla seconda metà del 2021, l’aumento dei prezzi dell’energia faceva emergere un contrasto sull’adeguamento del canone. La cooperativa riteneva che nel calcolo dell’indice di riferimento Consip non avrebbe dovuto recepire i dati ARERA senza depurarli dalla riduzione al 5% dell’aliquota IVA sul gas e dalla riduzione degli oneri di sistema disposta con deliberazione dell’Autorità del 30 marzo 2022, n. 148, rivendicando maggiori compensi per i trimestri dal quarto 2021 al terzo 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari di Consip, che risultano infondate. La domanda di annullamento degli allegati “D”, contestati solo perché non conducono a un adeguamento ritenuto sufficiente, attiene a un diritto soggettivo di credito nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e non è soggetta al termine decadenziale dell’art. 29 c.p.a. La posizione del privato si articola in un interesse legittimo quanto all’an della pretesa e in un diritto soggettivo quanto all’entità della stessa.

Anche l’azione di nullità della clausola revisionale non è sottoposta a termini decadenziali. Si tratta di nullità civilistica di un atto negoziale, imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., non della nullità del provvedimento amministrativo riconducibile all’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Le azioni di accertamento e condanna sono del pari ammissibili, perché la controversia ha ad oggetto diritti soggettivi.

Nel merito, l’indice di riferimento è dato dal rapporto tra due grandezze predeterminate derivanti dalle rilevazioni ARERA. L’operazione di Consip si limita a ricavare la media pesata dei prezzi al lordo delle imposte definiti dall’Autorità, senza margini discrezionali. La cooperativa non contesta l’esecuzione di tali operazioni, ma chiede che i dati siano acquisiti previa sterilizzazione degli effetti della riduzione IVA e degli oneri di sistema: domanda che non invoca l’attuazione della clausola, ma la sua disapplicazione e sostituzione con una formula diversa.

La clausola non ha portata dubbia, il che esclude un’interpretazione che si discosti dall’inequivoca volontà delle parti. Il Collegio richiama le sentenze del Consiglio di Stato n. 1013 e n. 1014 del 10 febbraio 2025, rese in fattispecie equivalenti, che hanno escluso il contrasto con l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006: tale norma non impone la conservazione dell’equilibrio contrattuale iniziale né predetermina il contenuto della clausola.

Nessun attrito sussiste dunque tra la clausola e la norma imperativa, donde l’infondatezza dell’azione di nullità. Il meccanismo sostitutivo dell’art. 1339 cod. civ. opera solo in presenza di norme che predeterminino rigidamente l’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme, ipotesi qui insussistente. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi sull’oggetto della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *