Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 13038 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a dichiarare l’improcedibilità. La rinuncia all’istanza sottostante da parte dell’interessato, successiva alla proposizione del ricorso, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di riconoscimento, in Italia, del titolo estero di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna presso un’università privata in collaborazione con società e centri di formazione. Il provvedimento di rigetto, comunicato a mezzo e-mail, era stato preceduto da un parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca. La ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti, deducendone l’illegittimità.
In data 1° luglio 2026, parte ricorrente depositava una dichiarazione con la quale manifestava di non avere più interesse al ricorso, avendo presentato, il 22 giugno 2026, rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero finalizzata alla partecipazione ai percorsi formativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore, non residua alcuna questione da decidere nel merito. La dichiarazione unilaterale della parte, ancorché non notificata alle altre parti, è idonea a determinare la definizione del giudizio in rito.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la manifestazione di volontà del difensore di non proseguire nel giudizio comporta l’improcedibilità del ricorso. In tale evenienza, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può esaminare il merito della controversia, dovendo limitarsi a prendere atto della cessata volontà di coltivare il ricorso.
La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso di sopravvenuto difetto di interesse. La circostanza che l’amministrazione si fosse costituita in giudizio non ha impedito la definizione in rito, attesa l’assenza di un interesse della parte resistente alla decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, ravvisando giusti motivi nella peculiarità della fattispecie e nelle sopravvenienze processuali che hanno determinato la definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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