Autotutela sismica legittima se i pareri nascono da false rappresentazioni (TAR Sicilia n. 2190 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione dichiara l’inefficacia del parere tecnico preventivo e annulla in autotutela i successivi pareri di compatibilità sismica e l’avviso di conformità, quando la verificazione accerti che gli elaborati allegati all’istanza rappresentano uno stato dei luoghi diverso da quello reale. In tale ipotesi opera la deroga ai termini decadenziali prevista dall’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti. Il ritiro è atto dovuto e vincolato, non discrezionale, e non è invocabile l’affidamento legittimo del privato, che per essere tutelabile deve essere incolpevole. Il titolo edilizio rilasciato sul presupposto dei pareri caducati perde il proprio fondamento giuridico e il suo annullamento è consequenziale.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile insieme al controinteressato, impugna il D.D.G. n. 1543/2024 con cui il Dipartimento regionale tecnico ha autorizzato la sussistenza delle opere strutturali eseguite in violazione della normativa sismica, subordinandola alla realizzazione delle sole opere di adeguamento indicate in progetto. La vicenda trae origine da lavori di ristrutturazione risalenti al 1999, dall’accertamento di opere strutturali in difformità e da un lungo susseguirsi di provvedimenti, pareri e procedimenti sanzionatori.

Nel corso del giudizio, a seguito di verificazione disposta dal Collegio, il Genio Civile di Messina ha adottato il provvedimento prot. n. 19866 del 17.02.2026, dichiarando l’inefficacia del parere tecnico preventivo del 10.07.2003 e annullando in autotutela i pareri favorevoli del 2024 e l’avviso di conformità del 2025. Il Comune ha quindi annullato il permesso di costruire n. 30/2025. Il controinteressato ha impugnato questi atti con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale. La verificazione ha accertato che la rappresentazione grafica allegata alla richiesta di parere preventivo era differente dallo stato dei luoghi: elementi non riscontrati, muri portanti inesistenti, orditura dei solai indicata in modo ortogonale a quella reale. È stata inoltre rilevata la mancanza di continuità strutturale del setto murario e l’assenza delle larghezze stradali, con strade inferiori ai dieci metri, incompatibili con la normativa sismica vigente all’epoca.

Da qui il vizio genetico dell’istruttoria: l’amministrazione ha deciso su base meramente documentale, senza sopralluogo, e il travisamento dei fatti è stato ab origine. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e assorbente. La verificazione ha confermato anche la CTU del giudizio civile e il deposito sulla piattaforma con procedura non consentita.

Quanto al ricorso incidentale, il Tribunale afferma la piena operatività della deroga al termine semestrale di cui all’art. 21 nonies, comma 2 bis, legge n. 241/1990, che esclude i termini decadenziali per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti. Le alterazioni accertate non sono mere imprecisioni, ma modificazioni sostanziali della realtà strutturale, tali da indurre in errore l’amministrazione.

Ne deriva che il provvedimento del Genio Civile non è espressione di discrezionalità, ma atto dovuto e vincolato, reazione dell’ordinamento a un procedimento viziato alla radice. Non è configurabile alcun affidamento legittimo, poiché questo, per essere meritevole di tutela, deve essere incolpevole. La falsa rappresentazione era già presente nel progetto del 2003, prima degli eventi successivi, e riguardava elementi strutturali fondamentali.

Parimenti legittimo è il provvedimento comunale, atto consequenziale alla caducazione dei presupposti di compatibilità sismica: venuti meno i pareri, il titolo edilizio ha perso il proprio fondamento giuridico. In conclusione, il ricorso introduttivo è accolto con annullamento del D.D.G. n. 1543/2024, quello incidentale è rigettato; le spese di lite sono liquidate a carico solidale dell’amministrazione e del controinteressato, con spese di verificazione poste a carico degli stessi in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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