Sospensione ex art. 100 TULPS fondata su episodio singolo grave (TAR Emilia-Romagna n. 1111 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS può legittimamente fondarsi su un singolo episodio, purché questo rivesta carattere di gravità tale da ingenerare allarme nella collettività e costituire un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza. La valutazione di gravità è ancorata a elementi oggettivi, come i verbali di polizia facenti fede fino a querela di falso, e può considerare anche precedenti episodi, ancorché non direttamente sanzionati, emersi dalla consultazione delle banche dati. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata da ragioni d’urgenza quando nessun utile apporto difensivo avrebbe potuto comunque modificare l’esito dell’istruttoria. La mera prospettazione di una futura azione risarcitoria non fa venire meno l’interesse alla decisione sul ricorso avverso un provvedimento i cui effetti si siano già esauriti, ove sussista comunque un interesse all’accertamento dell’illegittimità, anche come precedente per eventuali provvedimenti futuri.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento traeva origine da un episodio verificatosi il 29 marzo 2024, quando uno dei gestori del locale, durante un controllo della polizia per la verifica della regolarità di un evento, aveva aggredito gli agenti e i vigili urbani, costringendo tre di loro a ricorrere alle cure mediche. La società deduceva violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e presupposti, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e della normativa sul procedimento amministrativo, con riserva di azione risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione, rilevando che la società manteneva un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, in quanto la sua presenza avrebbe potuto valere come precedente fondante la recidiva e, quindi, l’adozione di ulteriori provvedimenti ex art. 100 TULPS, oltre a rilevare in un’ottica di tutela della propria immagine.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche un singolo episodio può legittimamente giustificare la misura, quando presenti carattere di gravità e ingeneri allarme sociale, citando Cons. Stato, sez. III, n. 1752 del 2016. Nel caso di specie, la gravità è stata desunta dalla descrizione dei fatti contenuta nei verbali di polizia, che fanno fede fino a querela di falso, non presentata dalla ricorrente.

La Corte ha evidenziato la sproporzione della reazione del gestore, che aveva aggredito gli agenti in occasione di un mero controllo, nonché la circostanza che l’evento si stava svolgendo senza le necessarie autorizzazioni e con modalità non conformi a quelle dichiarate. Ha inoltre valorizzato un precedente episodio di minaccia perpetrato dallo stesso gestore ai danni di un condomino, emerso dalla consultazione della banca dati SDI, tale da configurare una vera e propria escalation nei comportamenti violenti che il Questore aveva legittimamente ritenuto di dover interrompere.

Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale l’ha ritenuta giustificata dalle ragioni d’urgenza legate alla prevenzione di ulteriori episodi di violenza, osservando che nessun utile apporto difensivo avrebbe potuto comunque essere fornito dalla società, non avendo questa evidenziato elementi oggettivi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento. La misura è stata così ritenuta immune dai vizi dedotti, supportata da motivazione adeguata, razionale e ragionevole anche nella durata della sospensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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