Nullità della determinazione tariffaria da parte della società d’ambito (Cass. civ. Sez. 5 n. 16204 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti locali non possono autonomamente disporre delle competenze attribuite loro dalla legge: è pertanto radicalmente nullo l’atto con cui una società d’ambito determina la tariffa per la gestione dei rifiuti prima che sia emanato il regolamento di cui all’art. 238, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006. L’atto nullo non può essere oggetto di successiva ratifica da parte del Comune, occorrendo una nuova deliberazione che decida direttamente sulla materia. La questione concernente la legittimità della determinazione tariffaria da parte della società d’ambito, non esaminata dal giudice d’appello, può essere decisa nel merito dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c. qualora risulti fondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2009, emesso dalla società concessionaria per conto del Comune. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo tempestiva la notifica dell’avviso e sussistente il potere della società di determinare le tariffe in conformità alla deliberazione del Consiglio comunale. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta le censure relative alla motivazione apparente e alla omessa pronuncia, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla sufficienza della ratio decidendi espressa. Ritiene invece infondata l’eccezione di decadenza: l’atto di accertamento, essendo stato notificato mediante spedizione del 27.12.2014, risulta tempestivo rispetto al termine del 31.12.2015. In materia di TARSU, il termine di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 decorre, secondo l’orientamento richiamato, dal 20 gennaio dell’anno successivo qualora l’occupazione sia iniziata dopo tale data, come nel caso in cui il contribuente non abbia dedotto l’occupazione del locale sin da data anteriore.
Il quarto motivo è invece accolto. La Corte ribadisce che le società d’ambito, quali la concessionaria, non hanno il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai Comuni. Tale potere, ai sensi dell’art. 238, commi 3, 6 e 11, d.lgs. n. 152/2006, spetta alle Autorità d’ambito solo a seguito dell’emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 6, mai adottato all’epoca dei fatti. Ne consegue la radicale nullità dell’atto di approvazione delle tariffe da parte della società d’ambito, atto che non può essere sanato da una successiva ratifica comunale, essendo necessaria una nuova deliberazione dell’organo competente. La Corte precisa che nella Regione Siciliana la competenza a determinare le tariffe spetta al Sindaco o, se previsto dagli statuti, alla Giunta, non al Consiglio comunale.
La Corte, ritenendo che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ex art. 384, primo comma, c.p.c. e accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, assorbite le ulteriori censure relative alla notifica, alla sottoscrizione e alla motivazione dell’avviso.
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Nota della Redazione
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