Autotutela sulla PAS rinnovata oltre tre anni: difetto di interesse pubblico (TAR Lazio n. 495 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 appartiene al genus della s.c.i.a. e, decorso il termine di trenta giorni senza ordine motivato di non effettuare l’intervento, rende lecita l’attività privata segnalata. L’Amministrazione conserva un potere di autotutela atipico, doveroso quanto all’obbligo di provvedere, ma resta soggetta ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990: illegittimità dell’atto, interesse pubblico specifico ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, termine ragionevole non superiore a dodici mesi e bilanciamento con l’affidamento del privato. Le carenze documentali percepibili ictu oculi all’atto della presentazione devono essere contestate nel termine decadenziale di trenta giorni; la loro emersione successiva non giustifica un annullamento tardivo. Il secondo annullamento della medesima PAS, adottato oltre tre anni dall’istanza e dopo l’annullamento giudiziale del primo, è illegittimo per violazione dell’art. 21-nonies.
Il Fatto
Una società presenta al Comune, nell’ottobre 2022, una procedura abilitativa semplificata per la costruzione di un impianto di produzione di biometano agricolo. Trascorsi i trenta giorni senza atti inibitori, il titolo si consolida e la società partecipa alla procedura competitiva del GSE per gli incentivi. Il Comune avvia poi un primo procedimento di annullamento in autotutela, concluso nel novembre 2023.
Il ricorso avverso quel provvedimento è accolto dal TAR con sentenza n. 502 del 16 luglio 2024, passata in giudicato, per violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il Comune, anziché rimuovere gli atti, riavvia il riesame ed emette nel marzo 2025 un nuovo annullamento della medesima PAS, elencando tredici criticità documentali. La società cessionaria del progetto impugna il nuovo provvedimento chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza n. 502/2024, ormai definitiva, che ha qualificato la PAS come fattispecie di liberalizzazione e non come silenzio assenso. Decorso il termine, la situazione del segnalante si consolida e l’Amministrazione può intervenire solo con i poteri di autotutela atipica di cui agli artt. 19 e 21-nonies l. n. 241/1990, doverosi nell’an ma vincolati nei presupposti.
Il TAR respinge anzitutto la tesi comunale secondo cui l’annullamento giudiziale del primo riesame avrebbe reso necessario un nuovo procedimento: per effetto della pronuncia la PAS era tornata pienamente efficace, e il primo provvedimento era stato eliminato proprio per violazione dell’art. 21-nonies. Il nuovo annullamento, pertanto, non trovava alcuna giustificazione nella sentenza.
Il motivo assorbente è il secondo. Il Comune ha replicato le stesse contestazioni già censurate, qualificandole come carenze documentali. Si tratta, osserva il Collegio, di omissioni percettibili ictu oculi all’atto della presentazione, che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto contestare nel termine decadenziale di trenta giorni, eventualmente convocando la conferenza dei servizi.
Quanto all’interesse pubblico, il TAR richiama l’indirizzo consolidato: le ragioni dell’art. 21-nonies esigono un interesse specifico ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, destinato a prevalere sull’interesse privato. Il provvedimento impugnato non contiene alcun approfondimento in tal senso, né affronta il bilanciamento con l’affidamento maturato in oltre tre anni.
Il ricorso è quindi accolto sul secondo motivo, con assorbimento degli ulteriori. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova del danno. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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