Il silenzio inadempimento del MIM sul riconoscimento dei titoli abilitanti esteri va dichiarato in assenza di provvedimento nel termine di quattro mesi (TAR Lazio n. 13965 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente, individuata nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, è tenuta a provvedere sul riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli abilitanti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione Europea entro un termine complessivo massimo di quattro mesi dalla presentazione dell’istanza, comprensivo del termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e dell’eventuale richiesta di integrazioni. La scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, a fronte di una formale istanza, integra gli estremi del silenzio inadempimento, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere e possibilità per il giudice amministrativo di ordinare la conclusione del procedimento e di nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Un docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 27 maggio 2025, una domanda di riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per ottenere l’ordine di provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato in materia. In primo luogo, ha rilevato che l’autorità competente a pronunciarsi sul riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in un altro Stato membro è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La sussistenza dell’obbligo di provvedere è stata ritenuta condizionata esclusivamente alla presentazione di una formale istanza e alla scadenza del relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti sono risultati integrati. Il Collegio ha evidenziato che l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 impone all’autorità di accertare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, mentre il successivo comma 6 fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento. Il termine complessivo, pertanto, non può superare i quattro mesi.
Accertato che, alla data di proposizione del ricorso, tale termine era spirato senza che fosse intervenuto un provvedimento espresso, il giudice ha dichiarato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ordinando al Ministero di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura “di massa” di tali procedimenti. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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