Astreintes escluse se il debito è esiguo nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 249 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, ma non può sostituirsi al titolo nel determinare l’an debeatur. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge. Le penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. vanno escluse quando l’esiguità del debito le rende eccessivamente afflittive e dunque manifestamente inique. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’azione esecutiva è proponibile.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato, ma l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la condanna alle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il Collegio precisa però la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria prima dell’azione esecutiva.
Il ricorso è dunque accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Sono invece escluse le penalità di mora: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ne consente l’uso solo se non risulti manifestamente iniquo o non sussistano altre ragioni ostative, e nel caso l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva.
Per il caso di inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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