Autotutela e riesame del diniego di condono non sono coercibili (TAR Campania n. 1742 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela è officioso, ampiamente discrezionale e incoercibile dall’esterno: l’istanza con cui il privato sollecita il riesame di un precedente diniego non genera alcun obbligo giuridico di provvedere. La proposizione dell’esercizio dei poteri di autotutela costituisce una mera sollecitazione priva di valore cogente e non legittima l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici. Il principio trova conferma nella lettera dell’art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990, che configura l’annullamento d’ufficio come mera possibilità, e risponde alle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e alla regola di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati. Il potere di autotutela resta dunque non azionabile tramite l’istituto del silenzio-inadempimento di cui all’art. 117 c.p.a., salvi i casi di autotutela doverosa normativamente stabiliti e quelli legati a conclamate esigenze di giustizia.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile nel Comune di Agropoli. La dante causa aveva depositato istanza di condono nel 1985, rigettata dall’Amministrazione nel 1988 per asserita insistenza dell’abuso su area soggetta a vincolo. Nel 2022 il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell’istanza; il Comune ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, riconoscendo però l’intervenuta ultimazione delle opere in un periodo immediatamente successivo al 1983 e comunque anteriore al 1993.

Nel 2024 il ricorrente ha depositato istanza di riesame e di autorizzazione paesaggistica. Con il provvedimento impugnato il Comune ha dichiarato l’improcedibilità dell’iter dell’autorizzazione paesaggistica, sul rilievo che la procedura di competenza comunale si era conclusa con un diniego definitivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, articolando censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinizza congiuntamente i motivi, per la loro affinità contenutistica, e li ritiene tutti privi di pregio. Il thema decidendum è circoscritto alla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha archiviato l’istanza di riesame.

Il giudice amministrativo qualifica il provvedimento di secondo grado come espressione di un potere eminentemente discrezionale e non coercibile. Non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo azionabile dall’esterno l’attivazione del riesame mediante l’istituto del silenzio-rifiuto. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 6809 del 2020.

La conclusione discende dall’inconfigurabilità di un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli già emanati, per la natura officiosa del potere di autotutela. Rispetto a tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. La loro proposizione non è in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare le tutele avverso rifiuti, inerzie o silenzi antigiuridici.

Il principio trova conferma testuale nella lettera dell’art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990, che prefigura l’annullamento d’ufficio in termini di mera possibilità. Esso si giustifica alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati, come ribadito da Cons. Stato, sez. III, n. 5088 del 2025. Il potere di autotutela è quindi incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio (Cons. Stato, sez. V, n. 2237 del 2015; sez. IV, n. 4309 del 2014; n. 3426 del 2014; n. 4714 del 2013; n. 355 del 2013; sez. V, n. 5199 del 2012; sez. VI, n. 3634 del 2013), fatte salve le ipotesi di autotutela doverosa e i casi legati a conclamate esigenze di giustizia.

Il gravame è pertanto infondato. La peculiarità della fattispecie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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