Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione scolastica (TAR Campania n. 347 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ne ordina l’esecuzione fissando un termine e nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm., e va parametrata agli interessi legali sull’importo del giudicato, con tetto massimo del 10% del dovuto, onde evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4562/2023 del 20 ottobre 2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.000 mediante buono elettronico, la carta del docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, oltre interessi.
Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente domanda che la sezione ordini l’esecuzione fissando un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario e condanni l’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto.
Di conseguenza il TAR ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
L’amministrazione è inoltre condannata alla penalità di mora. Quanto alla quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm., il Collegio fissa tre criteri: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, poiché l’insediamento del commissario non priva la resistente del proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo, il 10% dell’importo dovuto, dovendosi individuare una soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di locupletazione, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro millecinquecento, oltre accessori, con distrazione al difensore.
Nota della Redazione
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