Verifica di anomalia dell’offerta e obbligo di valutazione globale (TAR Campania n. 1168 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 non fissa una soglia automatica di attivazione del procedimento di anomalia, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione di procedervi quando elementi specifici inducano a dubitare della serietà dell’offerta. La legittimità dell’avvio non esime tuttavia l’amministrazione dall’obbligo di una valutazione globale e sintetica dell’offerta. Il giudizio di non congruità, con esclusione del concorrente, esige un percorso istruttorio dettagliato e una motivazione rafforzata, non potendo fondarsi su singole voci di prezzo parcellizzate, senza dimostrare in quale misura le asserite sottostime rendano economicamente insostenibile l’esecuzione del servizio.
Il Fatto
Una procedura aperta indetta da una Centrale Unica di Committenza per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale vede la partecipazione di otto concorrenti. La cooperativa sociale ricorrente si colloca al primo posto in graduatoria, ma la sua offerta è sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 23 del disciplinare di gara.
All’esito della verifica, l’amministrazione ritiene l’offerta anomala ed esclude la cooperativa, aggiudicando il servizio alla seconda classificata. La ricorrente impugna il verbale di esclusione e la determina di aggiudicazione, chiedendo il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, che non prevede una soglia specifica di obbligatoria attivazione del procedimento di anomalia nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione di procedere quando elementi concreti inducano a dubitare della sostenibilità dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, n. 2612 del 2025). L’apertura del procedimento è dunque legittima.
Il problema si sposta sull’esito della valutazione. Per costante giurisprudenza, il giudizio di non congruità che conduce all’esclusione deve fondarsi su un percorso istruttorio particolarmente dettagliato e su una motivazione più approfondita, tanto più quando l’amministrazione non condivida le giustificazioni dell’impresa. Al contrario, una valutazione positiva di congruità può essere operata anche per relationem (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3001 del 2024).
Il Collegio afferma il principio decisivo: la verifica di anomalia non deve ricercare specifiche e singole inesattezze, ma accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile ai fini della corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione va quindi condotta in modo globale e sintetico, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, Sez. III, n. 5822 del 2025).
Nel caso concreto manca del tutto la valutazione complessiva sulla insostenibilità economica dell’offerta. La stazione appaltante si è limitata a contestare una presunta sottostima delle derrate alimentari, di scarsa rilevanza, e dei costi della manodopera, peraltro motivata in termini perplessi. Di tali voci non è stato calcolato l’impatto sulla gestione economica complessiva del servizio. A fronte di un importo a base d’asta di euro 160.021, l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare perché e in quale misura le sottostime rendessero insostenibile l’esecuzione.
Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati. La tutela in forma specifica è però esclusa: il servizio, di durata ventennale in settimane, è stato quasi interamente svolto dalla controinteressata, affidataria in via d’urgenza prima della stipula del contratto e senza attendere lo standstill. Il Collegio non ritiene di ipotecare il futuro disponendo il subentro e un prolungamento del servizio, restando salva l’azione risarcitoria per equivalente. Le spese sono poste a carico della stazione appaltante.
Nota della Redazione
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