Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e rinuncia non rituale (TAR Lombardia n. 685 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso priva di procura speciale non può qualificarsi rituale ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., ma la sopravvenuta carenza di interesse, desumibile dal comportamento processuale della parte, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità. Ove il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire: vige il principio dispositivo, che attribuisce al ricorrente la piena disponibilità dell’azione fino alla rimessione della causa in decisione. Ne consegue una pronuncia di rito, non di merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il decreto con cui la Questura di Brescia ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza per difetto del fumus boni juris. Nelle more, una condanna penale dell’interessato è divenuta definitiva ed egli si trova ristretto in esecuzione della pena. Con dichiarazione notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e depositata, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La causa giunge così alla decisione sulla sorte del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la dichiarazione di rinuncia. L’art. 84 cod. proc. amm., al primo e al terzo comma, prescrive che la rinuncia provenga dal difensore munito di mandato speciale — oppure direttamente dalla parte — e che sia notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie non consta in atti la procura speciale, sicché il ricorso non può ritenersi ritualmente rinunciato.

L’ultimo comma della medesima disposizione consente tuttavia di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 6370 del 2023, e rileva che dal contenuto dell’atto notificato e depositato risulta inequivoco il venir meno dell’interesse alla coltivazione della controversia.

La Corte afferma quindi il principio, qualificato come jus receptum, secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, opera il principio dispositivo in senso ampio: fino alla rimessione in decisione la parte ha piena disponibilità dell’azione e può provocare la presa d’atto del giudice. In tal senso sono richiamate Cons. Stato, Sez. VII, n. 6918 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6379 del 2024.

In applicazione di tale principio il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate, in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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