Porto d’armi per difesa: no al bisogno desunto dall’attività commerciale (TAR Campania n. 19 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi per difesa personale: la regola è il divieto di detenzione e di porto, che l’Amministrazione può rimuovere solo in via di eccezione. Il rilascio presuppone il “dimostrato bisogno” di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S., da ricavare da circostanze di fatto specifiche e attuali, non desumibili dalla tipologia di attività svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali né dalla necessità di movimentare somme di denaro. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni prive di rilevanza penale o non sfociate in condanna, poiché il provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria. La valutazione dell’Autorità di P.S. è espressione di ampia discrezionalità e resta sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’attività commerciale con caffetteria, gelateria, ristorante e area piscina, ha chiesto alla Prefettura il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale. A sostegno dell’istanza ha dedotto di aver subito tentativi di furto e rapina negli anni 2019 e 2020 e di essere esposto a rischi per la propria incolumità, in ragione della zona periferica, degli orari notturni e della distanza tra l’esercizio e l’abitazione.

Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni del privato, la Prefettura ha respinto l’istanza, ritenendo insussistenti sia il bisogno di andare armato sia il requisito dell’affidabilità e della buona condotta. L’Amministrazione ha valorizzato la presenza di videosorveglianza e di un istituto di vigilanza privata, la disponibilità di una cassetta di custodia valori, i deferimenti risalenti agli anni 1995-2009 per ricettazione, falso, minacce e appropriazione indebita, il sequestro di videopoker illegali e i controlli in compagnia di soggetti con precedenti. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento e la condanna risarcitoria. L’istanza cautelare è stata rinunciata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. La prima censura lamenta che l’Amministrazione avrebbe dato solo formalmente atto delle osservazioni procedimentali, senza disaminarle, omettendo l’audizione richiesta e motivando in modo insufficiente il giudizio di cattiva condotta. La seconda contesta la rilevanza dei deferimenti risalenti, mai sfociati in condanna, e la qualificazione come occasionali degli incontri con soggetti pregiudicati.

Il TAR muove dalla regola generale del divieto di detenzione delle armi, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali. La valutazione discrezionale deve coniugare la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di ragioni positive, con lo scopo di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.

Il giudizio di non affidabilità, precisa il Collegio, è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta. L’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia situazioni personali prive di rilevanza penale. Il provvedimento inibitorio non esige un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso, avendo natura cautelare e non sanzionatoria.

Quanto al “dimostrato bisogno”, esso deve ricavarsi da circostanze specifiche e attuali, non potendo desumersi dalla tipologia di attività o professione, dalla pluralità degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare denaro. L’art. 42 del T.U.L.P.S., richiamato con Cons. di Stato n. 3189/2023, n. 720/2023 e n. 822/2023, non prevede aggravamenti motivazionali in caso di mancato rinnovo, poiché la prova del bisogno attuale grava sul richiedente a ogni istanza. Il sindacato giurisdizionale resta così limitato alla manifesta illogicità e al palese travisamento dei fatti, non ravvisabili nella specie.

Nel caso concreto la Prefettura ha compiuto un’autonoma valutazione dell’attività e dei precedenti comportamenti, ricavandone un giudizio di non affidabilità ragionevole e motivato. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il contraddittorio procedimentale è stato garantito e l’istruttoria risulta adeguata. Il ricorso è respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *