Autovelox non omologato: l’approvazione non equivale all’omologazione (Cass. civ. Sez. II n. 10505 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, la preventiva approvazione dell’apparecchiatura elettronica non è equipollente all’omologazione ministeriale richiesta dall’art. 142, comma 6, cod. strada. I due procedimenti previsti dall’art. 192 d.P.R. n. 495/1992 hanno natura, caratteristiche e finalità diverse: solo l’omologazione, implicando la comparazione del prototipo con le caratteristiche fondamentali e le prescrizioni regolamentari, garantisce la funzionalità e la precisione dello strumento e rende le sue risultanze fonte di prova. Le circolari ministeriali che prospettano una possibile equipollenza non possono derogare alle fonti normative primarie. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento eseguito con autovelox solo approvato e non omologato.

Il Fatto

Un Comune ha impugnato in appello la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l’opposizione proposta da un automobilista avverso il verbale di accertamento della Polizia locale, elevato per aver superato il limite di velocità su una strada tangenziale. Il rilevamento era stato eseguito a mezzo di autovelox installato in postazione fissa e di proprietà dell’Amministrazione comunale.

Il Tribunale ha rigettato l’appello, confermando l’annullamento del verbale perché l’accertamento era avvenuto con apparecchiatura elettronica non omologata ai sensi di legge. Il giudice di merito ha ritenuto non rilevante la mera approvazione preventiva dello strumento, non equipollente all’omologazione ministeriale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, resistito dall’automobilista con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1-ter, cod. strada, nonché degli artt. 345, comma 2, e 192 d.P.R. n. 495/1992. La tesi era che il legislatore non specifichi in cosa consista l’omologazione e che, dal coordinamento sistematico delle disposizioni, approvazione e omologazione andrebbero considerate indifferenti o sinonime, come confermato da alcuni pareri e circolari ministeriali.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Posto che l’apparecchio non era omologato, la questione consiste nello stabilire se la sola approvazione preventiva possa considerarsi equipollente. Il Collegio muove dalle fonti di rango primario, prevalenti su quelle regolamentari e amministrative, e individua due argomenti decisivi. Da un lato, l’art. 142, comma 6, cod. strada parla espressamente di apparecchiature “debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate fonti di prova. Dall’altro, l’art. 192 d.P.R. n. 495/1992, attuativo dell’art. 45, comma 6, cod. strada, disciplina separatamente i procedimenti di approvazione e di omologazione.

Il secondo comma della disposizione regolamentare descrive l’accertamento della rispondenza del prototipo alle prescrizioni e la sua omologazione in caso di esito favorevole. Il terzo comma prevede che, in mancanza di caratteristiche fondamentali o di particolari prescrizioni, il prototipo venga approvato seguendo, per quanto possibile, la procedura di omologazione. Ne deriva che l’approvazione è un passaggio propedeutico ma autonomo rispetto all’omologazione, che ne costituisce l’esito distinto e consequenziale.

La Corte conferma quindi la distinzione operata dal giudice di merito: l’omologazione autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio e ha natura necessariamente tecnica, finalizzata a garantire funzionalità e precisione dello strumento; l’approvazione, invece, non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche fondamentali o prescrizioni particolari. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, si precisa che la funzionalità dello strumento, a fronte di contestazione, deve essere comprovata dalla pubblica amministrazione e che tale prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né ricavata dal verbale di accertamento.

Le circolari ministeriali invocate dal ricorrente non possono incidere sull’interpretazione, perché basate su un approccio privo di supporto nelle fonti primarie e comunque inidonee a derogarvi. L’art. 45, comma 6, cod. strada, contrariamente a quanto sostenuto, non opera alcuna equiparazione: distingue i mezzi tecnici destinati a essere omologati, quali i dispositivi di controllo della velocità, da quelli per i quali è sufficiente la semplice approvazione. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità e del rilevante impatto pratico della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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