Autovelox, onere della prova contraria sulla segnaletica (Cass. civ. Sez. II n. 7377 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo un fatto storico, principale o secondario, considerato nella sua oggettiva esistenza, e non già la valutazione compiuta dal giudice di merito sull’idoneità di un tratto stradale ad essere compreso tra quelli sui quali è consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada. In tema di accertamento di violazioni del codice della strada, la prova dell’inesistenza della segnaletica prescrittiva spetta all’Amministrazione, quale elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; l’utente che deduca la non adeguatezza della segnaletica o la non sufficiente visibilità della postazione è, invece, onerato della relativa prova contraria. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non anche quando abbia erroneamente ritenuto assolto tale onere all’esito di una incongrua valutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso due verbali di contestazione di violazione dell’art. 142, commi 8 e 9, cod. strada, elevati su strada extraurbana mediante apparato di rilevamento a distanza della velocità. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo le infrazioni validamente contestate; la decisione veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deducendo, tra l’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’erronea valutazione circa la prova della taratura dell’apparato, della segnalazione preventiva e della visibilità della postazione di rilevamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato congiuntamente i primi due motivi, dichiarandoli inammissibili. Ha ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza e non una mera questione o un punto della sentenza né la valutazione delle prove; nel caso di specie, la censura investiva proprio l’apprezzamento del giudice di merito circa l’idoneità del tratto stradale, introducendo una doglianza di natura meritale. Ha inoltre ricordato che la deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo ove si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la diversa doglianza sulla maggior forza di convincimento attribuita ad alcune prove è attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, relativo alla prova della taratura dell’apparato, la Corte lo ha ritenuto infondato. Il Tribunale aveva accertato che la verifica periodica di funzionamento dell’apparecchiatura era stata eseguita alcuni mesi prima della contestazione, e dalla data della verifica a quella dei verbali non era decorso un anno. La circostanza risultava confermata dal controricorso, che precisava come la verifica fosse stata eseguita il 3.6.2019, mentre le contravvenzioni erano state elevate nell’agosto del medesimo anno.
I motivi quarto e quinto, concernenti la prova della segnalazione preventiva e della visibilità della postazione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha valorizzato la relazione di servizio del 24.6.2020 dei vigili urbani, che attestava l’esistenza di adeguata segnalazione stradale di preavviso, rilevando che nessuna disposizione impone che il verbale contenga la minuziosa descrizione dello stato dei luoghi. Ha quindi richiamato il principio per cui, una volta che l’Amministrazione abbia assolto all’onere di provare l’esistenza dei requisiti di segnalazione preventiva e visibilità della postazione, spetta all’utente l’onere di fornire la prova contraria; precisando, inoltre, che mentre per l’inesistenza della segnaletica la prova spetta all’Amministrazione, la non adeguatezza della segnaletica e la non sufficiente visibilità della postazione, dedotte dal ricorrente, incombono su quest’ultimo. La Corte ha infine escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c., essendosi il giudice di merito limitato a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
Nota della Redazione
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